L’attuazione delle norme fiscali del titolo V
La giurisprudenza costituzionale ha negato l’immediata operatività della nuova normativa in materia tributaria ritenendo che continuano ad operare le norme abrogate fino a che non sia data attuazione al nuovo art. 119 con le norme di coordinamento e con norme transitorie che regolamentino il passaggio dal vecchio al nuovo sistema.
Prima di questa legislazione-ponte, le Regioni non possono intervenire sui tributi propri, regolati da leggi statali. Solo lo Stato può modificare le sue leggi in materia di tributi regionali.
Il passaggio al nuovo sistema richiede, secondo la Corte costituzionale, “l’intervento del legislatore statale che, per coordinare l’insieme della finanza pubblica, dovrà fissare, oltre ai principi a cui devono attenersi i legislatori regionali, anche le grandi linee dell’intero sistema tributario e definire gli spazi entro cui potrà esplicarsi l’attività impositiva rispettivamente di Stato, Regioni ed enti locali”.
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