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Gli enti non commerciali


L'art 3 c1 della legge delega n 80/2003 prevede l'inclusione tra i soggetti dell'imposta sul reddito (Ire) anche degli enti non commerciali.
La categoria degli enti non commerciali comprende tutti gli enti che non svolgono in via principale un'attività commerciale: vi rientrano gli enti pubblici, gli enti ecclesiastici, le fondazioni, i comitati, associazioni varie.
Un ente è da qualificare come “non commerciale” se non svolge attività commerciale o se non la svolge come attività principale.

Tassazione degli enti non commerciali

La posizione fiscale degli enti non commerciali è simile a quella delle persone fisiche.
Il reddito complessivo imponibile degli enti non commerciali è infatti formato dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, d'impresa e dei “redditi diversi”, posseduti da tali enti.
Vi sono oneri deducibili dal reddito complessivo ed oneri detraibili dall'imposta.
Ad essi vi si applica il regime di detassazione dei dividendi previsto per le società di capitali e gli enti commerciali, cioè la detassazione del 95% del loro ammontare.
Per le plusvalenze relative al realizzo delle partecipazioni, viceversa, il regime impositivo applicabile è rimasto quello previsto per le persone fisiche. Tali plusvalenze, se conseguite al di fuori del reddito d'impresa, sono incluse nel reddito complessivo imponibile dell'ente non commerciale nella misura del 40% del loro ammontare, o sono sottoposte a prelievo alla fonte del 12.5%.
L'ente non commerciale, se svolge attività d'impresa, è tenuto ad istituire una contabilità separata, distinguendo così ciò che inerisce all'attività d'impresa da ciò che inerisce all'attività istituzionale.
Pertanto: a) le spese inerenti all'attività commerciale sono deducibili per intero; b) le spese specificamente inerenti ad attività non imponibili non sono deducibili; c) le spese ad utilizzazione promiscua sono deducibili in parte.

Le condizioni che rendono non commerciale tale attività sono 2:
a) deve trattarsi di attività interna, rivolta cioè agli associati e partecipanti;
b) non deve essere retribuita con corrispettivi specifici.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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