I Tributi Indiretti: l'IVA
E' stata creata in sede europea e poi introdotta in tutti gli Stati membri della Comunità.
In Italia è stata istituita cn il Dpr 26 ott 1972 n 633.
L'IVA appartiene alla categoria delle imposte sui consumi:
vi sono imposte “monofase” e “plurifase”: le prime sono applicate una sola volta, le seconde a più fasi del processo produttivo-distributivo.
Le imposte plurifase possono essere cumulative, se il tributo dovuto in ciascuna fase si somma agli altri; o sul valore aggiunto, se i diversi prelievi non si cumulano.
L'iva grava sul consumatore in proporzione al prezzo finale del bene, ed è neutrale rispetto al numero dei passaggi.
Il Trattato istitutivo della Comunità europea vieta agli Stati:
a) di applicare ai prodotti provenienti da altro Stato membro i tributi superiori a quelli che gravano sui prodotti nazionali;
b) di favorire le esportazioni accordando rimborsi dei tributi prelevati nello Stato in misura superiore al carico dei tributi effettivamente riscossi.
L'iva ha sostituito, nel nostro sistema fiscale, l'imposta generale sull'entrata (IGE): questa era un'imposta plurifase cumulativa, che colpiva il valore pieno dei beni e dei servizi scambiati ad ogni fase del processo produttivo e distributivo.
L'iva non è cumulativa: ad ogni passaggio l'imposta si applica al corrispettivo del bene o servizio, ma dall'imposta applicata alla massa dei corrispettivi si detrae l'imposta dovuta sugli acquisti.
Il tributo ha come oggetto economico il valore aggiunto: ossia il quid pluris che ogni protagonista del processo produttivo e distributivo aggiunge al prezzo del bene o servizio.
Le situazioni giuridiche fondamentali
L'iva è un'imposta che, per il suo soggetto passivo, è neutrale. Tale soggetto, infatti, “recupera” l'imposta che assolve sugli acquisti (imposta pagata ai fornitori) acquisendo un credito verso lo Stato; e “recupera” l'imposta dovuta allo Stato grazie al diritto di rivalsa verso coloro che acquistao i suoi beni o servizi. Il “consumatore finale”, invece, acquista con Iva e non recupera l'imposta pagata; perciò egli è definitivamente “inciso” dal tributo.
Per i soggetti passivi, operano 4 situazioni giuridiche soggettive:
i) il soggetto passivo (imprenditore) che effettua operazioni imponibili diventa debitore verso lo Stato dell'Iva commisurata ai corrispettivi che gli sono dovuti;
ii) lo stesso soggetto diviene contemporaneamente, creditore (di rivalsa) verso i cessionari (o committenti);
iii) il soggetto passivo che effettua acquisti di beni o servizi soggetti ad imposta è debitore verso colui che cede il bene o presta il servizio;
iv) il soggetto passivo, acquistando beni o servizi, ha il diritto di “recuperare” l'Iva dovuta sui beni o servizi acquistati.
L'imposta quindi non è neutrale per i c.d. Consumatori finali i quali non la recuperano nei confronti dello Stato.
Assume inoltre grande rilievo pratico la distinzione tra soggetti che hanno lo status formale di “soggetti passivi” e soggetti che non lo sono (consumatori finali); i primi sono gravati da una serie di obblighi formali e sostanziali (dichiarazione, contabilità, fatturazione, versamenti ecc.) ma sono titolari del diritto di detrazione (o credito d'imposta); i “non assoggettati”, invece, non hanno né quegli obblighi né quel diritto.
Natura e giustificazione costituzionale
L'iva è un'imposta di consumo che ha come giustificazione costituzionale il consumo, assunto come fatto espressivo di capacità contributiva.
Secondo la Corte di Giustizia, “il principio del sistema comune in materia di Iva consiste nell'applicare ai beni ed ai servizi un'imposta generale sul consumo”; in base al diritto di detrazione, “una volta giunto al consumatore finale, che non sia soggetto passivo, il bene resta gravato dell'Iva per un importo proporzionale al prezzo che detto consumatore ha pagato al proprio fornitore” e quindi solo sul consumatore finale grava, alla fine, “l'onere di pagare l'importo dell'Iva”.
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