Skip to content

Il regime di trasparenza. Aspetti generali


L'essenza del regime di trasparenza consiste nella detassazione della società partecipata (trasparente), i cui redditi sono imputati ai soci. Per i redditi prodotti dalla società, dunque, si tassano i soci e non si tassa la società. E' dunque un sistema che elimina la doppia imposizione.
Sono previsti 2 regimi di trasparenza: A) un regime ordinario riguardante le società di capitali, che hanno come soci altre società di capitali; b) un regime speciale riguardante le piccole società a responsabilità limitata, che hanno come soci soltanto persone fisiche.

L'opzione per la trasparenza

A) L'opzione per la trasparenza può essere esercitata dalle società di capitali alle quali partecipino altre società di capitali, con una % non inferiore al 10% e non superiore al 50%. Se un socio ha una % di partecipazione superiore al 50%, non è adottabile il regime di trasparenza, ma il consolidato.
B) l'opzione per il regime di trasparenza non è ammessa nel caso in cui i soci fruiscano di una aliquota Ires ridotta.
C) l'opzione per il regime di trasparenza deve essere espressa sia dalla società partecipata, sia dalle partecipanti. L'opzione ha effetto per 3 esercizi sociale della società partecipata e non può essere revocata.
D) l'opzione per la trasparenza è permessa, di regola, alle società di capitali residenti, che siano partecipate da società di capitali pure residenti.

Gli effetti

A) il regime di trasparenza delle società di capitali, come quello delle società di persone, comporta che il reddito prodotto dalla società partecipata è imputabile a ciascun socio “indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.
Le perdite sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della quota del patrimonio netto contabile della società partecipata.
B) l'imputazione al socio dei redditi e delle perdite della partecipata si riflette sul valore fiscale della  partecipazione. I redditi imputati lo incrementano, le perdite e i dividendi distribuiti lo decrementano.
C) Le ritenute a titolo d'acconto sui redditi della partecipata, i relativi crediti d'imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la % di partecipazione agli utili.
D) La società partecipata non è debitrice d'imposta per il proprio reddito, ma è obbligata come garante del debito dei soci. Ciascun socio risponde del debito tributario che scaturisce dal proprio reddito, ma la società partecipata “garantisce con il proprio patrimonio l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei soci.

La trasparenza delle “piccole” srl

Il regime di trasparenza può essere adottato anche dalle “piccole” srl, la cui compagine sociale si compone esclusivamente da un numero ristretto di persone fisiche.
Con il sistema dalla trasparenza viene eliminata la tassazione della società; ed i soci delle srl, come i soci delle società personali, sono tassati in ragione del reddito prodotto dalla società.
Il regime di trasparenza, dunque, è più conveniente rispetto al regime ordinario delle società di capitali.
La trasparenza delle srl può essere adottata se sussistono 2 condizioni:
a) il volume di ricavi non deve superare le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore. (10 miliardi di lire).
b) la compagine sociale deve essere composta esclusivamente da persone fisiche, in numero non superiore a 10 (20 nel caso di società cooperativa a responsabilità limitata).
Per quanto riguarda le perdite, nel regime “speciale” si applicano le seguenti regole:
- le perdite si imputano ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della quota del patrimonio.
- i soci possono utilizzare le perdite solo per compensare altri redditi d'impresa, entro il quinquennio successivo al periodo in cui sono imputate.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.