Il rimborso di somme riscosse mediante ruolo
Per le somme riscosse mediante ruolo, la legge non disciplina la domanda di rimborso.
Quando vi è l’iscrizione a ruolo di una somma non dovuta, il contribuente può tutelarsi impugnando il ruolo e chiedendo sia l’annullamento del ruolo, sia la condanna dell’amministrazione a rimborsare le somme indebitamente riscosse.
Secondo la giurisprudenza, quando una somma è stata riscossa mediante ruolo, non se ne può ottenere la restituzione se non è stato previamente impugnato il ruolo.
Tuttavia questo orientamento è criticato da una parte della dottrina che sostiene che il rimborso non è impedito dalla mancata impugnazione del ruolo: infatti, se il ruolo è un atto della riscossione che non dispone nulla circa l’esistenza dell’obbligazione tributaria, si deve ritenere che la mancata impugnazione del ruolo non preclude la domanda di rimborso di somme indebitamente riscosse.
Diversa da questa impostazione è quella giurisprudenza secondo cui le somme corrisposte in base all’iscrizione a ruolo non impugnata non siano rimborsabili. Tuttavia tale orientamento è da respingere in quanto il ruolo non è un atto costitutivo dell’obbligazione tributaria ma un mero strumento di riscossione. Da ciò deriva che la mancata impugnazione del ruolo non impedisce il rimborso delle somme indebitamente riscosse. Comunque, anche se si dovesse ritenere che le mancata impugnazione del ruolo impedisca il rimborso, è palese che la preclusione non opera per qualsiasi tipo di iscrizione a ruolo e per qualsiasi indebito.
La preclusione non opera per le iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio. Infatti la sorte di tali iscrizioni dipende dal titolo (avviso di accertamento) in base al quale sono state formate. Quindi ,al sorte di ciò che viene riscosso dipende dall’esito del processo relativo all’avviso di accertamento: se il ricorso viene respinto, ciò che viene riscosso viene definitivamente acquisito dal fisco in virtù del fatto che è divenuto definitivo il titolo di iscrizione a ruolo (l’avviso di accertamento).
Se il ricorso è accolto, ciò che è stato riscosso deve essere rimborsato.
Inoltre la preclusione non opera quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all’ufficio delle imposte in quanto, l’Ufficio deve provvedere a rimborsare le somme indebitamente iscritte a prescindere da qualsiasi iniziativa di parte.
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