Diniego di rimborso e tutela giurisdizionale
Quando sia presentata istanza di rimborso, l’amministrazione ha il dovere di esaminarla e di pronunciarsi. L’atto espresso di rifiuto è impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie nel termine di 60 gg dalla notifica.
Se invece l’amministrazione rimane inerte e non si pronuncia sull’istanza di rimborso, l’interessato può ugualmente ricorrere alla commissione tributaria provinciale, ma non prima di 90 gg dalla presentazione dell’istanza.
Particolare è il valore giuridico del silenzio attribuito dalla dottrina. Dai testi normativi emerge che il silenzio dell’amministrazione equivalga a rifiuto. Tuttavia ciò non significa che non vi sia alcuna differenza tra rifiuto espresso e rifiuto tacito, e che dal silenzio derivino gli stessi effetti del rifiuto espresso.
In realtà, il silenzio, pur avendo significato di rifiuto, non ha la stessa natura del provvedimento di diniego, né ha gli stessi effetti.
Quindi vi è una diversità di situazioni. In caso di rifiuto espresso, il ricorso dev’essere presentato entro 60 gg dalla notifica dell’atto; in caso di silenzio, il ricorso alla commissione tributaria non è soggetto al termine decadenziale cui è soggetta l’impugnazione dei provvedimenti. In realtà, il ricorso contro il silenzio è esercizio di un’azione di accertamento negativo del debito (e di condanna al rimborso). Quindi il ricorso contro il silenzio non ha ad oggetto l’annullamento di un provvedimento; ha ad oggetto l’accertamento del credito del ricorrente ed ottenere una pronuncia di condanna dell’amministrazione finanziaria.
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