Il procedimento di rimborso
L’avente diritto ha l’onere di avviare il procedimento di rimborso su istanza e entro i termini e modalità prefissate. Tuttavia vi sono anche ipotesi in cui il rimborso deve avvenire d’ufficio, senza una necessaria istanza.
In materia di rimborso vigono alcuni principi:
- La domanda di rimborso deve essere presentata entro 2 anni dal pagamento oppure, se posteriore, dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione;
- Se la domanda è esplicitamente respinta, il rifiuto espresso è atto impugnabile innanzi alla Commissione tributaria provinciale;
- Se l’amministrazione rimane inerte per 90 gg dalla presentazione della domanda di rimborso, il silenzio è da intendersi come rifiuto e l’interessato può proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale
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