Le ritenute alla fonte
Le ritenute alla fonte operate dai sostituti possono essere di due tipi:
a. A titolo d’acconto: per chi le subisce, le ritenute d’acconto costituiscono un acconto dell’imposta che sarà dovuta sui redditi di quel periodo d’imposta. Chi subisce la ritenuta acquisisce quindi un diritto di pari ammontare nei confronti del fisco che sarà indicato nella dichiarazione dei redditi e sarà dedotto dal debito d’imposta di quell’anno.
Obbligati ad operare le ritenute (i sostituti) sono i soggetti passivi Ires, le società di persone ed associazioni, gli imprenditori individuali e coloro che esercitano arti e professioni, i curatori fallimentari quando corrispondono somme o valori che costituiscono redditi di lavoro dipendenti o ad esso assimilato, compensi di lavoro autonomo, provvigioni, interessi, dividenti e altri redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, premi e vincite.
Simili alle ritenute alla fonte sono le ritenute dirette operate dalle amministrazioni pubbliche. Esse sono simili a quelle cui sono tenuti i sostituti e sono “dirette” perchè fatte dallo stesso creditore. Alla ritenuta diretta sono tenuti i soggetti di lavoro dipendente e ad esso assimilato, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, i contributi e i premi e vincite.
b. A titolo d’imposta: la ritenuta a titolo d'imposta ha sempre il medesimo effetto di sottrarre quel reddito alla tassazione ordinaria, ma è trattenuta dall'ente pagatore di quel reddito e versata (per conto del contribuente) all'erario da parte dell'ente pagatore stesso, non è il contribuente quindi a fare calcoli e versare in prima persona, ma gli viene ritenuta (trattenuta)
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