Versamenti “unitari” e compensazione
I contribuenti versano sia le imposte dirette che le ritenute, sia altre imposte (Iva, Irap…), sia i contributi previdenziali ed assistenziali. Unitariamente sono versati anche alcuni tributi dovuti agli enti locali e le somme dovute ad altri enti (Camere di commercio…). In tal caso di utilizza un modello chiamato F24 ed il versamento è effettuato o direttamente presso gli uffici della riscossione o presso le banche o uffici postali.
Il pregio dei versamenti unitari è che consentono la compensazione tra “partite attive” e “passive” del contribuente. Tuttavia occorre distinguere tra compensazione verticale ed orizzontale: la prima riguarda lo stesso tributo; l’altra riguarda tributi diversi.
Se la dichiarazione dei redditi reca un saldo attivo, il contribuente ha diritto di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne un rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Inoltre il contribuente può anche compensare il credito d’imposta vantato con quando dovuto per imposte sui redditi.
La compensazione orizzontale è ammessa entro importi prefissati tra imposte e contributi da versare con l’F24 (es. si possono compensare crediti d’imposta con i debiti per imposte, sanzioni, contributi previdenziali)
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