Gli interpelli disapplicativi
Le norme con ratio antielusiva sono norme che negano un determinato beneficio. Tuttavia il legislatore prevede un correttivo (c.d. interpello antielusivo) che consiste nella facoltà del contribuente di chiedere la disapplicazione di una norma antielusiva. L’art. 37 bis del dpr 600/1973 afferma che possono essere disapplicate le norme tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta nel caso in cui non possono verificarsi effetti elusivi.
Si pensi alla deduzione delle perdite di anni pregressi che è ammessa entro dati limiti fissati per ragioni antielusive. Tali limiti riguardano perdite pregresse della società che intende dedurle. Il contribuente può esperire l’interpello disapplicativo per ottenere il diritto di dedurre le perdite oltre i limiti consentiti, se dimostra che non c’è elusività.
Per ottenere la disapplicazione, il contribuente deve presentare un’istanza al Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate in cui deve: - descrivere l’operazione; dimostrare che non possono verificarsi effetti elusivi; indicare le norme di cui si chiede la disapplicazione.
L’istanza è accolta o respinta con provvedimento definitivo, dal Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate.
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