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Il giudizio d’appello


Il giudizio d’appello è disciplinato con esplicito richiamo alla applicabilità degli artt. 342 ss. c.p.c.
Le uniche differenze concernono:
- l’improcedibilità per mancata costituzione in termini dell’appellante, la quale è dichiarata solo su istanza dell’appellato (e non d’ufficio) che si sia tempestivamente costituito;
- l’immediata cancellazione della causa dal ruolo se nessuna delle parti compare all’udienza;
- l’inammissibilità dell’appello se le parti hanno convenuto, con atto scritto anche anteriore alla sentenza, che questa sia impugnabile solo con ricorso per cassazione;
- l’ammissibilità in ogni caso dell’intervento in appello “dei terzi che hanno interesse a sostenere le ragioni di alcuna delle parti”, cioè anche quando il terzo non sarebbe soggetto all’efficacia riflessa della sentenza.

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