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Rilievi critici sul giudizio d'appello


Si impongono ora alcuni rilievi critici a due distinti livelli.

Di stretta opportunità

Il primo rilievo ha carattere eminentemente pratico.
Alcune verifiche in rito quali quelle relative alla competenza e alla giurisdizione, alla validità della notificazione della citazione, alla regolarità della rappresentanza processuale, all’integrazione del contraddittorio, ecc…, per insopprimibili esigenze di economia processuale vanno effettuate in limine litis con la necessaria partecipazione del giudice.
Ed ancora, sulla richiesta di provvedimenti anticipatori o cautelari è inevitabile investire immediatamente il giudice.
La contrapposizione tra fase preparatoria senza partecipazione del giudice e fase istruttoria e decisoria in udienza davanti al giudice è contrapposizione quindi destinata a saltare in una serie numerosa di ipotesi.

Di illegittmità costituzionale per eccesso di delega

Il secondo rilievo è di carattere costituzionale.
La legge delega, prevede l’introduzione di un procedimento caratterizzato da concentrazione e riduzione dei termini processuali.
Orbene l’operazione effettuata dal decreto legislativo non è stata quella di prevedere un rito concentrato rispetto all’attuale rito ordinario, bensì quella di introdurre nell’ordinamento una anticipazione del rito ordinario prefigurato per la riforma del processo civile.
Che le cose stiano in questo senso è agevole constatare ove si consideri che il rito speciale previsto dal decreto legislativo prevede una fase preparatoria di circa 240 giorni a fronte di una fase preparatoria del rito ordinario in teoria notevolmente inferiore di 90 giorni.

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