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La disciplina degli interventi volontari


Quanto agli interventi volontari, il decreto legislativo opportunamente distingue tra interventi che qualifica “autonomi” ai sensi dell’art. 1051 c.p.c. ed intervento adesivo dipendente ai sensi dell’art. 1052 c.p.c.
Riguardo ai primi dispone che essi, per essere ammissibili, non possano avere luogo “oltre il termine previsto per la notifica da parte del convenuto della comparsa di risposta”.
Riguardo all’interveniente adesivo dipendente dispone che esso sia ammissibile fino al deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, ma che l’interveniente non possa compiere atti che, al momento dell’intervento, non sono più consentiti alle parti originarie; tuttavia, se il terzo deduce il dolo o la collusione delle parti in suo danno, il giudice dispone la sua rimessione in termini nell’esercizio dei poteri di eccezione e di prova.
In ogni caso il terzo è legittimato all’impugnazione della sentenza.

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