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La fase che va dalla designazione del giudice relatore al deposito del decreto di fissazione dell’udienza di discussione


Decorsi 10 giorni dal deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, il cancelliere, nei 3 giorni successivi, presenta senza indugio al Presidente il fascicolo d’ufficio contenente tutti gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Il Presidente, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo, designa il giudice relatore e questi, entro 50 giorni (prorogabili una sola volta) dalla designazione, sottoscrive e deposita in cancelleria il decreto di fissazione dell’udienza, da notificare alle parti costituite.
Il decreto deve contenere innanzitutto la fissazione dell’udienza collegiale da tenersi non prima di 10 e non oltre 30 giorni dalla comunicazione del decreto stesso.

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