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Il contenuto del decreto di fissazione dell’udienza


Il decreto di fissazione dell’udienza deve contenere, oltre evidentemente alla fissazione dell’udienza:
- l’ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti e di quelli disponibili d’ufficio, “nonché la succinta esposizione delle ragioni di inammissibilità o irrilevanza delle istanze istruttorie” richieste dalle parti;
- l’indicazione delle questioni di rito e di merito non sollevate dalle parti nelle relative conclusioni, ove i fatti che ne costituiscono il fondamento emergano dagli atti del processo;
- l’invito alle parti, ove appaia opportuno, a comparire personalmente all’udienza per l’interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione (che cessano così di essere obbligatori);
- l’invito alle parti a depositare, almeno cinque giorni prima dell’udienza, memorie conclusionali, anche indicando le questioni bisognose di trattazione.

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