L’istanza di fissazione dell’udienza
La fase preparatoria ha termine con la notificazione all’altra parte dell’istanza di fissazione dell’udienza.
L’istanza deve contenere la definitiva precisazione delle conclusioni nei limiti di quelle già proposte, con esplicita “esclusione di ogni modificazione delle domande”.
Nell’istanza di fissazione dell’udienza ciascuna parte può (non deve) indicare le condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare la lite, senza che questa indicazione possa pregiudicare “in alcun modo la decisione sulla causa”.
L’istanza di fissazione dell’udienza deve essere prima notificata alla controparte e poi depositata entro 10 giorni in cancelleria.
Nello stesso termine di 10 giorni dalla notifica, la controparte deve depositare in cancelleria una nota contenente la definitiva precisazione delle conclusioni.
Continua a leggere:
- Successivo: La fase che va dalla designazione del giudice relatore al deposito del decreto di fissazione dell’udienza di discussione
- Precedente: Le preclusioni in punto di domande, eccezioni e prove
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile, a.a.2007/2008
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: A. Proto Pisani
Altri appunti correlati:
- Diritto processuale penale
- Diritto processuale civile
- Lezioni di diritto processuale civile - prima parte
- Diritto processuale civile
- Procedura civile
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Le preclusioni nel nuovo processo civile. Confronto tra processo ordinario e processo del lavoro
- L'attuazione degli obblighi non pecuniari. L'astreinte italiana nel sistema delle tutele
- Sequestro probatorio e processo penale
- Gli anni settanta e il diritto del lavoro
- I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.