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Provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse dei coniugi e della prole


Il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse dei coniugi e della prole è lasciato indeterminato.
Il loro scopo è però evidente: alla presenza di una famiglia in crisi è necessario ed urgente dettare una disciplina che si sostituisca a quella legale, idonea a disciplinare la situazione di crisi fino a che non intervenga una sentenza di separazione.
Contenuto di tali provvedimenti è pertanto l’autorizzazione dei coniugi a vivere separati, la determinazione del mantenimento o degli alimenti, l’affidamento e il mantenimento dei figli, l’assegnazione della casa familiare.
Contro l’ordinanza presidenziale si può proporre reclamo alla Corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio; il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.
Quanto alla natura di tali provvedimenti, dato per scontato che si tratta di provvedimenti sommari a contenuto anticipatorio, determinante si rivela l’art. 189 disp. att. c.p.c.: ai sensi di tale disposizione non solo l’ordinanza presidenziale costituisce titolo esecutivo, ma soprattutto “conserva la sua efficacia anche dopo l’estinzione del processo (il che esclude la natura cautelare dei provvedimenti in esame), finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore”.
La categoria più vicina in cui inquadrare i provvedimenti in esame è quella dei provvedimenti sommari-semplificati-esecutivi.

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