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La separazione giudiziale


I presupposti per la separazione giudiziale sono indicati nell’art. 151 c.c.: “la separazione può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole”.
Giudice competente è il tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.
Depositato il ricorso in cancelleria, il presidente, entro i cinque giorni successivi, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, udienza che dovrebbe essere tenuta non oltre 90 giorni dal deposito del ricorso.
Con lo stesso decreto il presidente fissa il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti.
Il ricorso e il decreto sono notificati al coniuge convenuto a cura dell’attore.
Al ricorso e alla memoria difensiva devono essere allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
È ricollegato alla proposizione della domanda di separazione l’effetto sostanziale specifico di costituire “giusta causa” di allontanamento dalla residenza familiare.
Esaurita la fase introduttiva, il processo si snoda attraverso due fasi successive: la prima necessaria, costituita dall’udienza presidenziale, la seconda eventuale, costituita dalla prosecuzione del processo davanti al giudice istruttore designato dal presidente all’esito dell’udienza presidenziale.

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