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L’udienza presidenziale nella separazione giudiziale


Di grossa importanza e l’udienza presidenziale.
Ad essa i coniugi devono comparire personalmente “salvo gravi e comprovati motivi”, nel qual caso è da ritenere che potranno essere rappresentati da un procuratore speciale; i coniugi devono essere assistiti da un difensore.
Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente, poi congiuntamente, tentando di conciliarli.
L’esito dell’udienza presidenziale può essere triplice:
- è possibile che il tentativo di conciliazione abbia esito positivo o che comunque il coniuge istante dichiari di non voler proseguire nella domanda: in tal caso “il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all’azione” e il processo si estingue;
- è possibile, poi, che i coniugi, pur non conciliandosi, si accordino nel trasformare la separazione da giudiziale in consensuale: in tal caso davanti al presidente si redige processo verbale in cui si riportano il consenso dei coniugi e le condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, che vengono poi omologati dal tribunale (come visto nel paragrafo precedente);
- la terza eventualità è costituita dal puro e semplice fallimento della conciliazione: in tal caso il presidente del tribunale è tenuto a svolgere una duplice attività.
In primo luogo emana con ordinanza, anche d’ufficio, “i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, sentiti, qualora lo ritenga necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori”; in secondo luogo nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione davanti a questi.

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