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Creditori intervenienti tempestivi e tardivi


Il momento rilevante ai fini della distinzione ora in esame è la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione.
Di regola, le attività del processo di espropriazione forzata sono molto semplici e si svolgono secondo questa sequela: il creditore si rivolge all’ufficiale giudiziario che provvede al pignoramento; quindi il verbale di avvenuto pignoramento è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme al titolo esecutivo ed al precetto; il cancelliere forma a questo punto il fascicolo dell’esecuzione che presenta al capo dell’ufficio giudiziario, perché designi il giudice dell’esecuzione; non prima di dieci giorni, e non oltre 90 giorni, dal pignoramento il creditore pignorante o un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo devono presentare al giudice dell’esecuzione istanza di assegnazione o di vendita; a seguito della presentazione di tale istanza il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza per l’audizione delle parti e per disporre con ordinanza le modalità della vendita o l’assegnazione: è a questa udienza (che normalmente costituisce il primo momento di contatto tra giudici e parti) che, di regola, il legislatore ricollega il termine ultimo per gli interventi tempestivi.
La tempestività o meno dell’intervento rileva ai soli fini della partecipazione alla distribuzione del ricavato: i creditori chirografari che intervengono tempestivamente partecipano in maniera piena e paritaria col creditore pignorante alla distribuzione del ricavato, mentre i creditori chirografari che intervengano tardivamente concorrono solo “alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti” tempestivamente.
I creditori muniti di  diritto di prelazione, anche se intervengano tardivamente, “concorrono alla distribuzione della somma ricavata nella ragione dei diritti di prelazione”.
Riassuntivamente, la tempestività dell’intervento rileva soprattutto per i creditori chirografari.

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