Skip to content

Il pignoramento immobiliare


L’individuazione del bene immobile da pignorare è effettuata dal creditore mediante “un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione”.
Tale atto è notificato al debitore a cura dell’ufficiale giudiziario.
Immediatamente dopo la notificazione, l’ufficiale giudiziario provvede alla trascrizione nei registri immobiliari.
Ai fini del pignoramento immobiliare la trascrizione assume un’importanza determinante allo scopo di creare il vincolo di indisponibilità relativa a favore del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell’esecuzione.
Ai fini dell’effettività del pignoramento immobiliare non vi è alcuna necessità di sottrarre la disponibilità materiale del bene al debitore; ed infatti nulla si dispone circa la custodia, ma si limita a disporre che col pignoramento il debitore è ex lege costituito custode dei beni pignorati.
Gli effetti consistono nel fatto che “non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono all’esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento, le alienazioni di beni immobili che siano state trascritte successivamente al pignoramento”.
La soluzione finisce con il travolgere, assoggettandoli a responsabilità per debito altrui, anche i terzi aventi causa del debitore che abbiano acquistato in base ad un atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento, ma non trascritto prima di questo.
Anche in questa ipotesi di responsabilità per debito altrui varranno i rilievi svolti in ordine i poteri processuali del terzo.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.