L’accertamento del credito dei creditori intervenuti
Nel processo di espropriazione forzata manca una fase destinata all’accertamento necessario dell’esistenza del credito dei creditori intervenuti.
Centrale a tale riguardo è l’art. 512 c.p.c. il quale prevede una quarta specie di opposizione, l’opposizione in sede di distribuzione, che si aggiunge all’opposizione all’esecuzione, all’opposizione agli atti esecutivi e all’opposizione di terzo all’esecuzione.
L’art. 512 c.p.c. prevede che in sede di distribuzione possano sorgere controversie in ordine all’esistenza o all’ammontare del credito del creditore intervenuto, ovvero in ordine all’esistenza di diritti di prelazione; in tal caso “il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza” impugnabile attraverso l’opposizione agli atti esecutivi.
Il giudice con l’ordinanza può sospendere in tutto o in parte la distribuzione.
Ai sensi dell’art. 512 c.p.c. l’accertamento del credito dei creditori intervenuti non è necessario, ma solo eventuale, se ed in quanto in sede di distribuzione sorga una controversia.
Con riferimento ai creditori muniti di titolo esecutivo, un accertamento giudiziale del loro credito può essere provocato dal debitore già prima della fase della distribuzione: poiché i creditori in esame sono legittimati a provocare la vendita forzata, contro di essi sarà proponibile da parte del debitore opposizione all’esecuzione sin dal momento del loro intervento.
Se, nonostante la proposta opposizione all’esecuzione, si perviene egualmente alla vendita forzata, l’opposizione all’esecuzione si converte in opposizione in sede di distribuzione.
Con riferimento ai creditori non muniti di titolo esecutivo, la soluzione accolta dal legislatore è estremamente semplice: il consentire, come unica possibilità di accertamento del loro credito, l’accertamento eventualmente provocato in sede di distribuzione del ricavato a seguito di opposizione in sede di distribuzione.
Con la sola eccezione dei creditori intervenuti che possono vantare un accertamento passato in giudicato dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito, riguardo a tutti gli altri creditori intervenuti che partecipano alla distribuzione in virtù dell’operare del meccanismo della non contestazione si pone il delicato problema relativo alla stabilità o no della distribuzione del ricavato.
Al riguardo sono state prospettate tre soluzioni principali.
Continua a leggere:
- Successivo: Soluzioni al problema relativo alla stabilità della distribuzione del ricavato
- Precedente: Creditori chirografari e muniti di un diritto di prelazione
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile, a.a.2007/2008
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: A. Proto Pisani
Altri appunti correlati:
- Diritto processuale penale
- Diritto processuale civile
- Lezioni di diritto processuale civile - prima parte
- Diritto processuale civile
- Procedura civile
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Le preclusioni nel nuovo processo civile. Confronto tra processo ordinario e processo del lavoro
- L'attuazione degli obblighi non pecuniari. L'astreinte italiana nel sistema delle tutele
- Sequestro probatorio e processo penale
- Gli anni settanta e il diritto del lavoro
- I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.