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Soluzioni al problema relativo alla stabilità della distribuzione del ricavato


Alla stregua della prima, se la distribuzione non è stata preceduta da un accertamento giurisdizionale ex art. 512 c.p.c., la distribuzione sarebbe priva di qualsiasi stabilità e il creditore potrebbe in qualsiasi momento agisce in ripetizione di indebito per ottenere dal presunto creditore la restituzione delle somme a lui attribuite in sede di distribuzione.
Alla stregua della seconda soluzione, la mancata contestazione da parte del debitore darebbe luogo al formarsi, tramite il meccanismo della non contestazione, di un accertamento giurisdizionale a tutti gli effetti in ordine all’esistenza e all’ammontare dell’intero credito per il quale il creditore interveniente è stato soddisfatto in sede di partecipazione alla distribuzione del ricavato: con la conseguenza che tale accertamento potrebbe, tra l’altro, essere speso dal creditore anche nel futuro processo in cui voglio munirsi di titolo esecutivo riguardo alla parte di credito rimasta insoddisfatta.
Alla stregua della terza soluzione, la mancata contestazione da parte del debitore varrebbe solo a garantire la stabilità della distribuzione, ma non anche un accertamento a tutti gli effetti in ordine all’esistenza e all’ammontare dell’intero credito: nella sostanza al debitore sarebbe definitivamente preclusa ogni possibilità di ripetizione di indebito, ma non anche la contestazione dell’esistenza e dell’ammontare del credito al fine di paralizzare la richiesta di adempimento della parte del credito rimasta insoddisfatta.

Si e detto che la soluzione relativa all’accertamento dei crediti di creditori intervenuti che fa perno esclusivo sull’art. 512 c.p.c. è soluzione semplicistica.
Il nostro legislatore è partito dal presupposto che durante tutta la fase espropriativa non si pone un problema di accertamento dei crediti dei creditori intervenuti non muniti di titolo esecutivo e, di conseguenza, ha relegato alla sola fase della distribuzione la possibilità di provocare il loro accertamento.
Questa premessa si è rivelata inesatta.
Vi sono importanti ipotesi nelle quali il problema dell’accertamento del credito dei creditori intervenuti si può porre prima della fase di distribuzione: conversione del pignoramento (alla cui stregua il creditore ha diritto di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all’importo delle spese e di crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti), cessazione della vendita a lotti (alla cui stregua se la vendita è fatta in più volte o a lotti deve cessare, quando il prezzo già ottenuto raggiunge l’importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti), riduzione del pignoramento (alla cui stregua quando il valore dei beni superiore all’importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, su istanza del debitore o anche d’ufficio, il giudice dell’esecuzione può disporre la riduzione del pignoramento).

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