I provvedimenti anticipatori di condanna emanabili nel corso del processo a cognizione piena
La l. 353/90 ha introdotto nell’ordinamento due nuove ipotesi di provvedimenti anticipatori di condanna: l’ordinanza per il pagamento delle somme non contestate e l’ordinanza di ingiunzione.
Successivamente ha introdotto una terza ibrida specie di provvedimento anticipatorio: l’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione.
Il carattere ibrido di tale provvedimento deriva dalla circostanza che si tratta di un provvedimento anticipatorio a cognizione piena e non sommaria nel quale l’anticipazione si ha unicamente rispetto allo svolgimento della fase decisoria e consiste pressoché solo nella semplificazione delle forme del provvedimento (ordinanza e non sentenza).
Pur non appartenendo alla categoria dei provvedimenti sommari se ne tratta in questa sede per evidenziarne le differenze rispetto agli altri provvedimenti anticipatori.
Continua a leggere:
- Successivo: L’ordinanza di pagamento delle somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c.
- Precedente: Considerazioni sulle scelte tecniche dell’art. 28
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile, a.a.2007/2008
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: A. Proto Pisani
Altri appunti correlati:
- Diritto processuale penale
- Diritto processuale civile
- Lezioni di diritto processuale civile - prima parte
- Diritto processuale civile
- Procedura civile
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Le preclusioni nel nuovo processo civile. Confronto tra processo ordinario e processo del lavoro
- L'attuazione degli obblighi non pecuniari. L'astreinte italiana nel sistema delle tutele
- Sequestro probatorio e processo penale
- Gli anni settanta e il diritto del lavoro
- I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.