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L’ordinanza di pagamento delle somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c.


L’importanza pratica dell’innovazione sembra innegabile: la tecnica della non contestazione, quale tecnica su cui fondare l’agevolazione della formazione di titoli esecutivi giudiziali, era tecnica che trovava applicazione nel nostro ordinamento solo in ipotesi tipiche.
In forza dell’art. 186 bis c.p.c. le liti da pretesa insoddisfatta e non contestata potranno sempre dar luogo alla rapida formazione del titolo esecutivo consentendo a qualsiasi attore, in qualsiasi controversia, di ottenere immediatamente il pagamento delle somme di denaro che il convenuto non gli contesta, ma puramente e semplicemente si rifiuta di pagare finché dura la controversia.
Dall’esegesi dell’articolo si desume quanto segue:
- oggetto del provvedimento anticipatorio di condanna può essere solo il pagamento di somme e non anche l’adempimento di ogni altra obbligazione;
- presupposti del provvedimento sono:
- l’istanza di parte;
- la non contestazione proveniente dalle parti costituite;
- termine finale per l’emanazione dell’ordinanza è il momento della precisazione delle conclusioni;
- l’efficacia del provvedimento è data dal suo costituire titolo esecutivo, non anche titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale;
- il regime del provvedimento è quello dell’ordinanza revocabile (salvo però il fatto che mantiene la sua efficacia in caso di estinzione del processo): ne segue che l’ordinanza non potrà mai pregiudicare la decisione della causa, ma al contrario potrà sempre essere modificata e revocata sia da parte del giudice istruttore sia da parte del collegio senza bisogno di mezzi specifici di impugnazione.
L’art. 186 bis c.p.c. precisa che la non contestazione deve provenire dalle parti costituite, e pertanto che l’ordinanza non può essere pronunciata ipotesi di contumacia.

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