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Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione: ricorso in esame


Il motivo di ricorso in esame è indubbiamente quello che dà luogo ai maggiori problemi ermeneutici, in quanto minaccia di snaturare la funzione caratteristica e lo scopo istituzionale della Corte di Cassazione, trasformandola da giudice di legittimità in giudice di merito di terza istanza.
Si deve trattare innanzitutto di un fatto decisivo per il giudizio: di un punto di fatto cioè inerente a un fatto, principale o secondario, tale che, se valutato ed esaminato correttamente avrebbe potuto portare ad una decisione di merito diversa.
L’art. 360 n.5 c.p.c. precisa inoltre che il fatto doveva essere controverso, il che è comprensibile per le controversie relative a diritti disponibili, diviene invece incomprensibile per le controversie relative a diritti indisponibili.
Attraverso l’art. 360 n.5 c.p.c. si può far valere in Cassazione non un errore riguardante direttamente la soluzione della quaestio facti, bensì il vizio della motivazione con cui il giudice di merito ha dato conto del perché ha ricostruito il fatto in un certo modo piuttosto che in un altro.
Oggetto del sindacato della Suprema Corte non è quindi direttamente la correttezza dell’accertamento di fatti compiuto dal giudice di merito, ma unicamente il controllo della congruità logica delle argomentazioni giustificative di esso.
Su questa labile distinzione tra controllo della motivazione e ripetizione del giudizio di fatto si basa la considerazione che la Corte di Cassazione resta un giudice di legittimità e non si trasforma in giudice di merito.

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