La riforma dell’art. 384 c.p.c. e la possibilità di decisione della causa nel merito da parte della Corte di Cassazione
La importante innovazione apportata dalla l. 353/90 al giudizio di cassazione concerne la possibilità per la Corte di decidere la causa nel merito quando accoglie il ricorso “qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto”.
Due sono quindi i presupposti per l’applicazione della disposizione:
- il ricorso sia accolto;
- per la decisione nel merito “non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto”.
La locuzione “qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto” può riferirsi sia alle ipotesi in cui i fatti rilevanti ai fini della decisione sono stati già tutti accertati nella sentenza impugnata, per cui la Corte non deve far altro che applicare il principio di diritto alla fattispecie concreta, così come ricostruita dal giudice di merito, sia alle ipotesi in cui non è necessario assumere nuovi mezzi di prova in quanto, pur dovendosi ancora accertare l’esistenza o l’inesistenza di alcuni fatti rilevanti per la decisione, tuttavia lo si può fare sulla base delle prove già acquisite nel corso del giudizio, ancorché non valutate dal giudice di merito in quanto rivelatesi superflue.
Accogliere questa seconda soluzione vorrebbe dire snaturare le funzioni della Corte di Cassazione trasformandola in un giudice di merito.
Si può quindi concludere che la decisione di merito da parte della Corte si può avere solo quando il ricorso sia stato accolto per motivi di cui all’art. 360 nn. 1 e 4 c.p.c. e ove possa avvenire sulla base di fatti già accertati dalla sentenza impugnata.
L’art. 391 ter c.p.c. precisa che il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito è impugnabile, oltre che per revocazione ai sensi dell’art. 395 n.4 c.p.c., altresì per revocazione per i motivi di cui all’art. 395 nn. 1, 2, 3 e 6 c.p.c. e per opposizione di terzo.
I relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte di Cassazione la quale, quando pronuncia la revocazione o accoglie l’opposizione di terzo, decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione o dichiarata ammissibile l’opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza anteriormente cassata.
Continua a leggere:
- Successivo: L’atto introduttivo del procedimento di cassazione
- Precedente: Ipotesi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 n.5 c.p.c.)
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile, a.a.2007/2008
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: A. Proto Pisani
Altri appunti correlati:
- Diritto processuale penale
- Diritto processuale civile
- Lezioni di diritto processuale civile - prima parte
- Diritto processuale civile
- Procedura civile
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Le preclusioni nel nuovo processo civile. Confronto tra processo ordinario e processo del lavoro
- L'attuazione degli obblighi non pecuniari. L'astreinte italiana nel sistema delle tutele
- Sequestro probatorio e processo penale
- Gli anni settanta e il diritto del lavoro
- I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.