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Inefficacia dei trattati nei confronti dei terzi e incompatibilità


Inefficacia dei Trattati nei confronti di Stati terzi
La caratteristica del diritto pattizio è che fa legge tra le parti e solo tra le parti. Se il trattato contiene una clausola di adesione, cioè è aperto, altri Stati, che non hanno partecipato ai negoziati, vi possono comunque aderire a pieno titolo mediante una loro dichiarazione di volontà. In tal modo la posizione degli Stati aderenti non differirà giuridicamente da quella degli Stati originari, se non per il esmplice fato che non hanno partecipato alla formazione dell'accordo.
Può verificarsi, però, che la clausola di adesione manchi e che la convenzione crei diritti in suo favore o obblighi a suo carico. Anche in questo caso sarà necessario dimostrare che gli obblighi e i diritti siano in qualche modo accettati dallo Stato: cioè che il trattato contenga in qualche modo un'offerta e dallo Stato terzo provenga un'accettazione, il che determinerà quell'incontro di volontà che è caratteristico dell'accordo. Fuori da questi casi non potrà che applicarsi il principio di inefficacia dei trattati nei confronti degli Stati terzi, non contraenti.
Le parti possono anche impegnarsi in un contratto a favore di Stati terzi, che quindi risulti vantaggioso per questi Stati non contraenti. Ma tali vantaggi, finché non si trasformano in diritti attraverso la partecipazione del terzo all'accordo in uno dei modi indicati, possono essere sempre revocati dalle parti contraenti. Le parti contraenti se vogliono negare al terzo i vantaggi pattuiti non hanno bisogno di stipulare un successivo trattato, ma possono negarli in determinati casi e riconoscerli in altri.
L'art. 34 della Convenzione di Vienna sancisce, come regola generale, che un trattato non crea obblighi o diritti per un terzo Stato senza il suo consenso. La stessa regola vale per un obbligo. Ma mentre il consenso nel primo caso si presume fino a prova contraria, nel secondo caso deve essere maniestato. Nel caso in cui i contraenti creino dei vantaggi per lo Stato terzo, possono revocare quando vogliono il "diritto" accettato dal terzo, a meno che non ne abbiano previamente stabilita in qualche modo l'irrevocabilità.
Incompatibilità tra norme internazionali
Ovviamente un trattato può essere modificato o abrogato da un trattato successivo fra gli stessi contraenti, cosa succede se i contraenti dell'uno e dell'altro trattato coincidono solo in parte?
Si cerca di trovare la soluzione nei principi di successione dei trattati nel tempo e quello dell'inefficacia dei trattati nei confronti di terzi: fra gli stati contraenti di entrambi i trattati, prevale l'accordo successivo; nei confronti degli Stati che siano parti di uno solo dei trattati, restano invece integri, nonostante l'incompatibilità, tutti gli obblighi che da ciascuno di essi derivano. Lo Stato contraente di entrambi si troverà, in poche parole, a dover scegliere a quali impegni tenere fede e rispondere di inadempimento per degli altri. La Convenzione di Vienna è orientata in tal senso, ma all'art. 41 precisa che due o più parti di un trattato non possono concludere un accordo mirante a modificarlo, sia pure nei loro rapporti reciproci, quando la modifica è vietata dal trattato multilaterale, oppure pregiudica la posizione delle altre parti contraenti oppure è incompatibile con la realizzazione dell'oggetto e dello scopo del trattato nel suo insieme. L'espressione "non possono" è molto ambigua, ma si ritiene che non figuri una causa di invalidità dell'accordo (perché la disposizione non si colloca nell'ambito delle cause di invalidità), ma illiceità e responsabilità internazionale.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Alessandro Remigio
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