Cause di invalidità e di estinzione dei trattati
Le cause di invalidità ed estinzione dei trattati sono molto simili a quelle previste dal diritto dei contratti, ma la categoria è allargata dalle cause tipiche del diritto internazionale. La disciplina è contenuta da norme ad hoc e dalle consuetudini che costituiscono i principi generali di diritto.
Cause di invalidità:
1. errore essenziale, previsto dall'art. 48 della Convenzione di Vienna, è un fatto, una situazione che lo Stato supponeva esistente al momento in cui è stato concluso il trattato e che costituiva una base essenziale del consenso di questo Stato.
2. dolo, previsto all'art. 49, comprende anche l'ipotesi della corruzione dell'organo stipulante (art. 50).
3. violenza, che può essere fisica o morale, prevista all'art. 51.
Cause di estinzione:
Il trattato si estingue per una delle seguenti ipotesi:
1. condizione risolutiva
2. termine finale
3. denuncia
4. recesso
5. inadempimento di controparte
6. sopravvenuta impossibilità di esecuzione
7. abrogazione (totale o parziale, espressa o per incompatibilità) mediante accordo successivo tra le parti
Tra le cause di invalidità rientra anche la violenza esercitata sullo Stato nel suo complesso. L'art. 52 infatti dispone che è nullo qualsiasi trattato la cui conclusione sia stata ottenuta con la minaccia o l'uso della forza in violazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Si evince facilmente che viene bandito l'uso della forza, ma si ritiene che si tratti della forza armata, perché nella prassi non ci sono elementi che facciano ricomprendere pressioni di altro genere (come le pressioni politiche ed economiche ancorché illecite che ci sono spesso).
La violenza sullo Stato è da configurare come causa d'invalidità dei trattati entro limiti ristretti. Il problema dei trattati ineguali non si risolve sul piano della validità. Si interpretano in modo equo i trattati in cui la parte non ha un ampio margine di potere contrattuale, e in modo restrittivo le clausole particolarmente favorevoli agli Stati più forti.
Clausolo rebus sic stantibus:
Il trattato si estingue in tutto o in parte se mutano le circostanze esistenti al momento della stipulazione, purché si tratti di circostanze essenziali, senza cui i contraenti non avrebbero trattato. Per l'antica dottrina è una condizione risolutiva tacita, perché venivano meno le circostanze a cui si subordinava l'efficacia del trattato. Se è espressa, non si creano problemi perché si configura come condizione stabilita dalle parti. Se, invece, non è espressa, la situazione è più delicata: si riconosce tuttavia che il trattato si estingua solo se le circostanze mutate costituivano la "base essenziale del consenso dele parti" (art. 62 Convenzione di Vienna). Questo principio sembra essere la negazione della consuetudine secondo cui pacta sunt servanda.
Guerra:
Ci si chiede se la guerra sia causa di estinzione o sospensione dei trattati. La regola classica era orientata nel primo senso. La prassi moderna, invece, propone molte eccezioni e temperamenti: si nega l'effetto estintivo della guerra per i trattati multilaterali, ma la giurisprudenza tende a considerare estinte quelle convenzioni incompatibili con lo stato di guerra. tuttavia bisogna verificare di volta in volta se la guerra abbia determinato un mutamento radicale delle circostanze esistenti al momento del trattato (rebus sic stantibus).
Mezzi per far valere l'estinzione o invalidità:
Una volta che si è verificata la causa di estinzione o di invalidità, questa opera automaticamente o è necessario un atto formale di denuncia? Il problema è molto controverso in dottrina:
1. certe cause (termine finale, abrogazione da parte di un accordo successivo etc.) operano automaticamente.
2. altre cause di invalidità e di estinzione (che sono la maggior parte, come i vizi della volontà o il mutamento sopravvenuto delle circostanze) operano in modo automatico secondo alcuni, dopo un formale atto di denuncia notificato agli Stati contraenti secondo altri, resta in vigore finché non si accerta in modo imparziale la causa di invalidità o estinzione secondo altri ancora.
Tendenzialmente si esclude l'automaticità quando la causa invalidante o estintiva consista in fatti difficili da provare o di dubbia interpretazione.
Denuncia:
Lo scopo della denuncia consiste nella manifestazione della volontà di uno Stato di sciogliersi una volta per tutte dal vincolo contrattuale. La denuncia produce la cessazione del vincolo? La denuncia vincola alla disapplicazione, ma deve provenire dagli organi competenti a manifestare la volontà dello Stato sul piano dei rapporti internazionali. A tali fini, bisognerà guardare la Costituzione dei singoli Stati: in generale è l'Esecutivo, ma esistono anche forme di collaborazioni tra Parlamento e Governo.
Gli altri Stati contraenti non sono vincolati dalla denuncia dello Stato. In caso di disaccordo sull'effettiva insorgenza della causa di invalidità o estinzione, il trattato entra in una fase di incertezza sul piano del diritto internazionale.
Procedura prevista dalla Convenzione di Vienna per far valere l'invalidità e l'estinzione (artt. 65-68)
1. Notifica scritta della pretesa dello Stato agli altri paesi contraenti
2. Se, trascorso un periodo non inferiore a tre mesi salvi i casi di urgenza, non vengono presentate obiezioni, lo Stato può definitivamente dichiarare che il Trattato è invalido o estinto, con atto comunicato alle altre parti, sottoscritto dal Capo dello Stato o dal Capo del Governo o dal Ministro degli Esteri, o comunque da una persona munita di pieni poteri in tal senso
3. se invece vengono presentate obiezioni, si cerca una soluzione della controversia con mezzi pacifici. La soluzione deve pervenire entro 12 mesi
4. se passano i 12 mesi inutilmente, si mette in moto una procedura conciliativa che fa capo ad una commissione formata nell'ambito delle Nazioni Unite che sfocia in una decisione non obbligatoria, ma esortativa. La pretesa all'invalidità o estinzione resta paralizzata in perpetuo. I giudici interni non sono mai vincolati e costretti alla paralisi.
Continua a leggere:
- Successivo: Le fonti previste da accordi: Le Nazioni Unite
- Precedente: La successione degli stati nei trattati
Dettagli appunto:
-
Autore:
Alessandro Remigio
[Visita la sua tesi: "L'offerta fuori sede di strumenti finanziari"]
[Visita la sua tesi: "Valore delle merci e diritti di licenza"]
- Università: Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara
- Facoltà: Economia
Altri appunti correlati:
- Diritto Internazionale
- Le Nazioni Unite
- Le Nazioni Unite. Sviluppo e riforma del sistema di sicurezza collettiva
- Diritto internazionale
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Uniting for Peace: la Risoluzione 377 A (V) nella prassi delle Nazioni Unite, dal 1950 alla guerra in Ucraina
- Il recesso dai trattati internazionali
- Le Nuove Guerre: la Trasformazione dei Conflitti Armati
- L'uso della forza nel diritto internazionale: il caso della Crimea
- Interpreti di Guerra: L'importanza della lingua nella risoluzione dei conflitti
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.