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La questione dell’ateismo


La norma costituzionale sulla libertà religiosa venne formulata con riferimento diretto alla sola libertà individuale di religione, essendo respinto un emendamento mirante a sancire la libertà di coscienza accanto alla libertà di religione. Ciò nonostante in quegli stessi anni l’attenzione alla libertà di coscienza come libertà da affiancare alla libertà di religione fosse presente nella cultura politico istituzionale mondiale che ispirava fuori dall’Italia altri importanti testi normativi. Valga per tutti l’art. 18 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 48: esso non solo statuisce che ogni individuo ha libertà di pensiero, coscienza e religione ma anche che tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo.

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