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Libertà religiosa e status civitas


Per l’art. 19 i titolari del diritto di libertà religiosa sono tutti, a prescindere dalla cittadinanza italiana. Lo sono non solo tutti gli uomini, e quindi anche gli stranieri, ma anche le formazioni sociali che abbiano una qualificazione religiosa. In questo senso si parla in dottrina di diritto individuale e collettivo. La libertà religiosa caratterizza dunque in modo peculiare lo status civitas, inteso in senso lato come appartenenza ad una collettività politico-sociale.
Lo status civitas tutela, sotto il profilo della libertà religiosa, alcune istanze: tra esse la tutela ai propri diritti alla non discriminazione e la tutela della riservatezza.
Si segnalano a proposito 2 provvedimenti tra i più recenti:
1. il dl 122 del 1993 punisce chi diffonde idee fondate sulla superiorità od odio razziale ed incita a commettere e commette atti di violenza verso gruppi nazionali, etnici o razziali, estendendo tale previsione anche alla fattispecie di odio etnico o discriminazione per finalità religiose
2. il secondo riguarda il divieto di dichiarazioni obbligatorie relative all’appartenenza confessionale. L’art 22 della legge 675 del 1996 pone i dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose o l’adesione ad associazioni religiose tra i cosiddetti dati sensibili

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