La cessazione della quotazione di una società sul un mercato
La
condizione di società quotata, cessa, ovviamente, con il venir meno
della quotazione dei titoli emessi dalla stessa da tutti i mercati
regolamentati. La cessazione della quotazione su un mercato può avvenire
o a seguito di esclusione della società dal mercato stesso, per
incorporazione della società quotata in una società non quotata, per la
fusione propria di una quotata che dia vita ad una società non quotata
o, infine, su richiesta della società quotata (delisting).
Le ipotesi di
esclusione sono previste dal regolamento del mercato. L’avvenuta
esclusione non comporta alcuna tutela (e tanto meno il diritto di
recesso) per gli azionisti diversi da quelli di risparmio; per questi
ultimi invece, il T.U. pretende che lo statuto disciplini i diritti loro
spettanti in caso di esclusione dalla quotazione delle azioni ordinarie
o di quelle di risparmio. Lo status di società quotata cessa nel
momento in cui la stessa venga incorporata da altra società non quotata.
In tal caso hanno diritto al recesso i soci che non hanno concorso alla
deliberazione che comporta l’esclusione dalla quotazione. La perdita
dello status di società quotata può essere anche la conseguenza di una
richiesta in tal senso della stessa società emittente.
Il Testo Unico,
infatti, con norma che riguarda soltanto le società italiane quotate in
un mercato regolamentato italiano prevede che queste possano “previa
deliberazione dell’assemblea straordinaria”, “richiedere l’esclusione
dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto
previsto dal regolamento del mercato, se ottengono l’ammissione su un
altro mercato regolamentato italiano o di altro paese dell’Unione
Europea, purché sia garantita una tutela equivalente degli investitori,
secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento”. La Consob ha
stabilito che “l’esclusione dalle negoziazioni di azioni ordinarie è in
ogni caso condizionata all’esistenza nel mercato di quotazione di una
disciplina dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria applicabile
all’emittente nel caso di trasferimento di partecipazioni di controllo
ovvero all’esistenza di condizioni valutate equivalenti dalla Consob.
E,
nell’ipotesi in cui vengano soddisfatte queste condizioni, il socio
dissenziente (o assente) dalla deliberazione assembleare che approva la
richiesta di delisting, non ha certamente il diritto di recedere dalla
società: la liquidabilità del suo investimento è comunque assicurata. Il
Testo Unico detta una disciplina speciale per gli enti che abbiano
emessi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante,
ma non quotati e, in particolare, impone loro norme dirette ad
assicurare al pubblico e alla Consob la conoscenza dei fatti gestionali
più importanti.
Più esattamente il T.U. impone a questa categoria di
soggetti i medesimi obblighi di informazione societaria previsti per le
società quotate dagli artt. 114 e 115 dello stesso T.U.: essi dovranno
perciò comunicare al pubblico tutte le informazioni privilegiate che le
riguardano, ossia le informazioni precise che, se rese pubbliche,
potrebbero influenzare in modo sensibile le quotazioni di mercato, e
sono esposti alla vigilanza informativa ed ispettiva della Consob.
Inoltre devono sottoporre il bilancio d’esercizio e quello consolidato
al giudizio della società di revisione, come le società quotate. Il T.U.
ha attribuito alla Consob il potere di stabilire i criteri per
l’individuazione delle ipotesi in cui può ritenersi che un emittente
abbia propri strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura
rilevante e la Consob ha individuato criteri diversi con riferimento
alle azioni e alle obbligazioni. Le obbligazioni si considerano diffuse
in misura rilevante quando l’emittente abbia un patrimonio netto non
inferiore a cinque milioni di euro e il numero degli obbligazionisti sia
superiore a 200. sono invece considerati emittenti azioni diffuse fra
il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali,
contestualmente a) abbiano azionisti diversi da soci di controllo in
numero superiore a 200 che detengano complessivamente una percentuale
del capitale sociale almeno pari al 5%; b) non abbiano la possibilità di
redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis
cc; possibilità consentita alle società che abbiano un fatturato, un
patrimonio netto e un numero di dipendenti inferiore alle soglie fissate
da questa stessa norma.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Fabio Muzzolu
[Visita la sua tesi: "Livello di istruzione e qualità dello studio in Italia"]
[Visita la sua tesi: "Modelli GARCH multivariati per l'analisi dei mercati finanziari"]
- Università: Università degli Studi di Sassari
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari
- Docente: Monica Cossu
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