La revisione contabile del bilancio della società
Il ruolo più importante che la società di revisione svolge
nel governo della società è rappresentato dal dovere-potere della stessa
di effettuare la revisione contabile della società medesima. L’attività
di revisione si articola a sua volta in due tipi di attività delle
quali l’una concerne l’intero esercizio sociale e l’altra il bilancio di
esercizio e il bilancio consolidato. Più esattamente, la società di
revisione verifica a) nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della
contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione
nelle scritture contabili; b) che il bilancio di esercizio e il bilancio
consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e
degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li
disciplinano. Spetterà, dunque, alla società di revisione nel corso
dell’esercizio accertare se la contabilità sociale è tenuta secondo i
principi formali e sostanziali dettati dalle norme e dai principi
contabili generalmente accettati e se la contabilità abbia correttamente
registrato i fatti di gestione; il che comporta, come è ovvio, una
valutazione, di questi ultimi per verificare se gli stessi siano stati
correttamente rilevati dalle scritture contabili d’impresa. Solo un
controllo sulla correttezza delle registrazioni di base consente poi al
bilancio di fornire anche al mercato una rappresentanza fedele della
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società quotata.
L’attività di revisione effettuata nel corso dell’esercizio pone la
società di revisione nella condizione di svolgere la seconda delle
funzioni che le competono: verificare che il bilancio di esercizio e il
bilancio consolidato riflettano esattamente le risultanze delle
scritture contabili e registrino anche gli accertamenti che la stessa ha
svolto sulla fedeltà delle registrazioni contabili di base. Per
l’espletamento di queste attività la società di revisione ha diritto di
ottenere dagli amministratori della società documenti e notizie utili
alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli,
oltre ad avere un potere-dovere di scambio di informazioni con il
collegio sindacale.
La verifica della società di revisione sulla
corrispondenza del bilancio di esercizio e di quello consolidato alle
scritture contabili e sulla loro conformità alle norme che li
disciplinano, sfocia in un giudizio che la società di revisione esprime
in una apposita relazione, che deve essere depositata e rimanere
depositata presso la sede sociale durante i quindici giorni precedenti
l’assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il
bilancio e finché il bilancio non è approvato.
Il T.U. ha previsto
quattro tipi di giudizio sul bilancio:
- un giudizio senza rilievi, se
il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle
norme che ne disciplinano i criteri di redazione;
- un giudizio con
rilievi, quando nell’insieme il bilancio sia conforme alle regole che ne
disciplinano la redazione ed offra una fotografia sostanzialmente
corretta della situazione finanziaria economica e patrimoniale della
società, ma sussistano alcune deviazioni da quelle norme, deviazioni che
il revisore indica nella relazione;
- un giudizio negativo, quando le
deviazioni da quelle norme siano tali da compromettere la capacità
rappresentativa del bilancio;
- infine la società rilascia una
dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio quando i limiti
interposti all’attività di verifica non consentono alla stessa di
disporre delle informazioni necessarie per valutare l’attendibilità
delle appostazioni e delle valutazioni del bilancio.
E in caso di
giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un
giudizio, la società di revisione deve informare immediatamente la
Consob. Il tipo di giudizio formulato dalla società di revisione incide
anche sulla disciplina della deliberazione di approvazione del bilancio.
Nell’ipotesi infatti in cui la società di revisione abbia espresso un
giudizio senza rilievi o un giudizio con rilievi, la deliberazione
dell’assemblea che approva il bilancio d’esercizio può essere impugnata
per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i
criteri di redazione soltanto da tanti soci che rappresentano almeno il
cinque per cento del capitale sociale. Se invece c’è stato un giudizio
negativo o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio,
la delibera di approvazione può essere impugnata anche dal possessore di
un’unica azione. La delicatezza e l’importanza della funzione di
revisione contabile rende facilmente ragione del regime previsto per la
loro responsabilità e per il conferimento e la revoca del loro incarico.
Sotto il primo profilo il T.U. dichiara che la società di revisione
deve adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza
richieste dalla natura dell’incarico; è responsabile della verità delle
proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui
documenti di cui ha conoscenza per ragione del proprio ufficio.
Da
particolari cautele è accompagnato anche il conferimento dell’incarico
di revisione contabile; pur essendo un atto astrattamente riconducibile
all’amministrazione della società, lo stesso è riservato all’assemblea
di bilancio che deve determinare il compenso e deve essere preceduto dal
pare del collegio sindacale. Allo scopo di conservare alla società di
revisione il necessario distacco nei confronti della società per la
quale svolge l’attività di revisione, il legislatore ha ritenuto
necessario porre un limite alla durata dell’incarico. L’incarico ha
durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente
conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione
del precedente. L’incarico di revisione può essere revocato
dall’assemblea solo per giusta causa e dovrà essere accompagnato dal
conferimento di un nuovo incarico ad altra società di revisione. La
Consob può sia vietare il conferimento dell’incarico sia disporne la
revoca d’ufficio qualora siano rilevate delle incompatibilità.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Fabio Muzzolu
[Visita la sua tesi: "Livello di istruzione e qualità dello studio in Italia"]
[Visita la sua tesi: "Modelli GARCH multivariati per l'analisi dei mercati finanziari"]
- Università: Università degli Studi di Sassari
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari
- Docente: Monica Cossu
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