Le offerte fuori sede e il collocamento a distanza
Per “offerta
fuori sede” si intendono la promozione e il collocamento di strumenti
finanziari “in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze
dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato
della promozione o del collocamento” e, naturalmente, può riguardare sia
le offerte di vendita e di sottoscrizione sia le offerte pubbliche di
acquisto o di scambio. L’offerta può consistere nella “promozione” di
strumenti finanziari, ossia in un messaggio promozionale specificamente
diretto alla conclusione di un contratto di compravendita, nel qual caso
si identifica con il messaggio promozionale che integra gli estremi
dell’appello al pubblico risparmio, e può essere posta in essere solo
previa pubblicazione del prospetto informativo (nel caso di offerta di
vendita e di sottoscrizione) o del documento di offerta (nell’ipotesi di
offerta pubblica di acquisto o di scambio). Costituisce offerta fuori
sede anche il “collocamento” degli strumenti finanziari, ossia la
stipulazione dei contratti di compravendita o di permuta previsti
nell’ambito dell’appello al pubblico risparmio. Con riferimento ai
destinatari dell’offerta il legislatore precisa che “non costituiscono
offerta fuori sede quelle effettuate nei confronti dei clienti
professionali”. Il Regolamento Intermediari considera clienti
professionali di diritto a) i soggetti che sono tenuti ad essere
autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano
essi italiani o esteri; b) le imprese di grandi dimensioni che
presentano a livello di singola società almeno due dei requisiti
dimensionali indicati nello stesso regolamento (fatturato, fondi propri,
totali di bilancio); c) gli investitori istituzionali la cui attività
principale è investire in strumenti finanziari. L’offerta, come sopra
definita, costituisce un’offerta fuori sede solo quando viene effettuata
“in un luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze
dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato
della promozione o del collocamento”. La Consob individua la dipendenza
in una sede “costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di
persone, aperta al pubblico dotata di autonomia tecnica e decisionale”.
L’offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata
soltanto da imprese di investimento, ossia dalle Sim e dalle imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie, e dalle banche autorizzate
allo svolgimento del servizio di “collocamento” di strumenti
finanziari; può essere anche svolta dagli organismi di investimento
collettivo, dalle società di gestione collettiva del risparmio e dalle
SICAV, ma solo per le quote di partecipazione e le azioni dagli stessi
emesse. Nell’offerta di strumenti e di prodotti finanziari fuori sede i
“soggetti abilitati” ossia le imprese di investimento, le società di
gestione del risparmio, le SICAV e gli intermediari iscritti nell’elenco
speciale previsto dall’art. 107 del Testo Unico bancario devono
“avvalersi di promotori finanziari”.
Questi, sono iscritti in un albo
unico nazionale tenuto dalla Consob e da un organismo costituito dalle
associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti
abilitati, previo accertamento dei requisiti di professionalità,
determinati dal Ministero dell’economia e delle finanze, effettuato
sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della
pregressa esperienza professionale, validamente documentata ovvero sulla
base di prove valutative indette, in precedenza, dalla Consob ed in
futuro dall’organizzazione di autogoverno dei promotori medesimi;
operano in qualità di dipendente, agente o mandatario di soggetti
abilitati e possono svolgere la loro attività esclusivamente
nell’interesse di uno di essi. La tutela del risparmiatore è offerta,
nei confronti della sorpresa alla quale lo espongono il collocamento e
la promozione, non richiesti e subiti a domicilio, dal diritto di
ripensamento che allo stesso riconosce il 6° comma dell’art. 30 del
T.U., a norma del quale “l’efficacia dei contratti di collocamento di
strumenti finanziari … conclusi fuori sede è sospesa per la durata di
sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’investitore,
termine entro il quale l’investitore può comunicare il proprio recesso
senza speso e corrispettivo”.
Tale facoltà dell’investitore deve essere
indicata nei moduli o formulari consegnati all’investitore e l’omessa
indicazione della stessa determina la nullità del relativo contratto.
All’investitore viene negata tale facoltà, quando l’offerta fuori sede
abbia ad oggetto azioni con diritto di voto, o altri strumenti
finanziari che ne permettono l’acquisto, “purché le azioni o gli
strumenti siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi
dell’Unione Europea”. La diffusione sempre più capillare di strumenti di
telecomunicazione consente, a chi sollecita il pubblico risparmio, di
“raggiungere” i risparmiatori senza doversi recare nei luoghi nei quali
gli stessi materialmente si trovano. Si tratta, come è ovvio, di una
tecnica di sollecitazione che presenta gradi di pericolosità analoghi,
se non maggiori, di quelli propri della sollecitazione “fuori sede”,
alla quale si accomuna per l’assenza di una iniziativa del risparmiatore
diretta all’investimento o al disinvestimento del risparmio. Il T.U.,
dopo aver precisato che “per tecniche di comunicazione a distanza si
intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla
pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del
cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato”, stabilisce che
la Consob, sentita la Banca d’Italia, può disciplinare la promozione e
il collocamento di strumenti finanziari effettuati con tali tecniche “in
conformità con i principi fissati” dal Codice del consumo e delle norme
per la sollecitazione del risparmio “fuori sede”. Anche la promozione e
il collocamento a distanza sono riservati, come le offerte fuori sede,
alle imprese di investimento e alle banche autorizzate a prestare il
servizio di collocamento, ma possono essere effettuate per i propri
titoli, anche dalle SICAV e dalle società di gestione del risparmio. Il
contatto a distanza con l’investitore può tradursi anche nella
conclusione del contratto, nei limiti in cui documento informatico e
firma digitale possono integrare gli elementi della scrittura privata.
Anche dai contratti così conclusi, e la cui efficacia rimane sospesa per
sette giorni, l’investitore entro lo stesso termine potrà recedere
“senza spese né corrispettivo”.
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Autore:
Fabio Muzzolu
[Visita la sua tesi: "Livello di istruzione e qualità dello studio in Italia"]
[Visita la sua tesi: "Modelli GARCH multivariati per l'analisi dei mercati finanziari"]
- Università: Università degli Studi di Sassari
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari
- Docente: Monica Cossu
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