Le offerte pubbliche di acquisto e scambio
Per offerta pubblica
di acquisto o di scambio si intende, “ogni offerta, invito a offrire o
messaggio promozionale … finalizzati all’acquisto o allo scambio di
prodotti finanziari”. Nell’ambito di questa più ampia fattispecie è
necessario distinguere le offerte pubbliche di acquisto o di scambio
volontarie e quelle obbligatorie. Le prime possono avere ad oggetto
qualunque tipo di prodotto finanziario, le seconde sono configurabili e
previste soltanto con riferimento ai “titoli” di società italiane
ammessi alla quotazione in mercati regolamentati italiani. A norma
dell’art. 102, 1° comma del T.U.F. “la decisione ovvero il sorgere
dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto o di scambio
sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente resi
pubblici” e a norma del 2° comma dello stesso art. 102 “l’offerente
promuove l’offerta tempestivamente e comunque non oltre venti giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1, presentando alla Consob il
documento d’offerta destinato alla pubblicazione”. Dunque il legislatore
impone la pubblicità della comunicazione ma non pretende che alla
stessa sia allegato il documento d’offerta; quest’ultimo deve essere
reso pubblico e comunicato alla Consob “tempestivamente e comunque non
oltre venti giorni dalla comunicazione” e, in caso di mancato rispetto
del termine, “il documento d’offerta è dichiarato irricevibile e
l’offerente non può promuovere un’ulteriore offerta avente a oggetto
prodotti finanziari del medesimo emittente nei successivi dodici mesi”.
Dell’intervenuta comunicazione l’offerente deve dare senza indugio
notizia, mediante un comunicato, al mercato e contestualmente
all’emittente e il comunicato deve indicare gli elementi essenziali
dell’offerta (ossia i soggetti offerenti, i prodotti finanziari oggetto
dell’offerta con l’indicazione del quantitativo che si intende
acquistare o scambiare, il corrispettivo offerto, le eventuali
condizioni apposte all’offerta e il momento in cui l’offerta sarà
lanciata), le finalità dell’operazione, le garanzie offerte, le
partecipazioni già detenute dall’offerente e da soggetti che agiscono in
concerto con lui. La comunicazione deve anche attestare che sono state
contestualmente presentate alle autorità competenti le richieste di
autorizzazione necessarie per l’acquisto delle partecipazioni. Il
procedimento d’offerta può dunque prendere avvio anche in assenza delle
necessarie autorizzazioni, ma le stesse dovranno comunque intervenire
prima che inizi il periodo di adesione da parte degli oblati. Il Testo
Unico non stabilisce quale debba essere il contenuto del documento di
offerta ma prevede che la Consob determini con regolamento “il contenuto
del documento da pubblicare nonché le modalità per la pubblicazione del
documento”.
E il Regolamento Consob prevede “schemi” di documenti
d’offerta diversi non solo per le offerte pubbliche di acquisto e di
scambio e per quelle miste di acquisto e di scambio, ma anche specifici
contenuti del predetto documento a seconda che oggetto dell’offerta e/o
dello scambio siano strumenti finanziari quotati o non quotati e a
seconda che l’offerente sia un soggetto che ha già emesso titoli quotati
o un soggetto che non abbia titoli quotati. “Entro quindici giorni
dalla presentazione del documento d’offerta, la Consob lo approva se
esso è idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato
giudizio sull’offerta” e il termine suddetto è di trenta giorni per le
offerte che abbiano ad oggetto prodotti finanziari non quotati o diffusi
tra il pubblico. Decorsi tali termini, “il documento” si considera
approvato e può quindi essere pubblicato. Il documento d’offerta deve
essere trasmesso senza indugio all’emittente dei prodotti finanziari
oggetto dell’offerta. Lo stesso “è diffuso tramite pubblicazione
integrale su organi di stampa di adeguata diffusione o tramite consegna,
ovvero con altri mezzi concordati con la Consob, secondo modalità che
in ogni caso assicurino la conoscibilità degli elementi essenziali
dell’offerta e del documento da parte di tutti gli interessati”. Il
legislatore detta poche norme in ordine al contenuto della proposta
contrattuale di acquisto o di scambio rivolta dall’offerente agli
oblati. Stabilisce che “l’offerta è irrevocabile” e che “ogni clausola
contraria è nulla”: eventuale dichiarazioni di revoca sono prive di
effetto. L’offerta deve indicare il quantitativo degli strumenti
finanziari che si intendono acquistare e in assenza di precisazioni
contrarie il quantitativo indicato deve considerarsi come quantitativo
massimo che l’offerente è disposto ad acquistare, rimanendo egli
obbligato anche nell’ipotesi in cui le adesioni siano in numero
inferiore. L’offerente, tuttavia, può precisare che non rimarrà
obbligato all’acquisto se le adesioni non raggiungeranno una
predeterminata soglia; soglia che dovrà essere tale da consentire
all’offerente la realizzazione dei progetti che lo stesso dichiara di
voler attuare con riferimento alla società target; l’offerta deve quindi
considerarsi scindibile se non è resa inscindibile dall’offerente.
La
durata del periodo di adesione, ossia il periodo in cui è possibile
aderire all’offerta , è concordata con la società di gestione del
mercato, se oggetto della stessa sono titoli quotati, o con la Consob,
se sono prodotti finanziari non quotati; tale periodo va da un minimo di
venticinque ad un massimo di quaranta giorni per le offerte previste
dagli artt. 106 e 107, mentre va da un minimo di quindici ad un massimo
di venticinque giorni per le altre offerte. L’offerente può riservarsi
la facoltà di protrarre il periodo concordato, ma non può anche
riservarsi la facoltà di ridurlo. Sulla durata del periodo di adesione
può incidere infine il lancio di offerte concorrenti. L’offerta
concorrente, ammessa soltanto se il corrispettivo globale per ciascuna
categoria di prodotti finanziari è superiore a quello dell’ultima
offerta può essere lanciata “fino a cinque giorni prima della data
prevista per la chiusura dell’offerta precedente e comunque, in caso di
proroga, entro il cinquantesimo giorno dalla pubblicazione della prima
offerta”. Il lancio di un’offerta concorrente ha come effetto anche
quello di rendere revocabile l’adesione dell’oblato ad un’offerta
precedente. Al lancio di un’offerta concorrente può far seguito anche il
rilancio dell’offerente originario: nel qual caso sarà possibile
revocare l’adesione all’offerta concorrente. Infine è possibile un nuovo
rilancio da parte del concorrente. L’adesione all’offerta avviene
tramite sottoscrizione della scheda di adesione, il cui contenuto minimo
necessario è determinato dal Regolamento Consob. Con l’adesione si
perfeziona il contratto di compravendita fra l’offerente e il
destinatario che ha aderito; contratto la cui efficacia può, tuttavia,
essere subordinata a particolari condizioni, poste dall’offerente, come
il raggiungimento della soglia minima di adesioni. Momento importante
nello svolgimento dell’offerta è il comunicato dell’emittente.
A norma
infatti dell’art. 103, 3° comma, T.U. “Il Consiglio di amministrazione
dell’emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per
l’apprezzamento dell’offerta e la propria valutazione sulla medesima”.
Il comunicato, che per la sua delicatezza deve indicare “l’eventuale
adozione a maggioranza, del numero e, se lo richiedono, del nome dei
dissenzienti” e, secondo la Consob, anche degli astenuti, esprime la
valutazione del consiglio di amministrazione sull’offerta e si conclude
con un giudizio sulla convenienza per gli azionisti della accettazione
della stessa, rendendo così quest’ultima “amichevole”, nell’ipotesi in
cui il consiglio suggerisca agli azionisti di accettarla, od “ostile”,
nell’ipotesi in cui l’offerta stessa venga considerata non conveniente
per gli azionisti medesimi. La società emittente deve trasmettere il
comunicato alla Consob almeno due giorni prima della data prevista per
la sua diffusione e la Consob può chiedere che vengano fornite
informazioni integrative. Al lancio di un’offerta pubblica di acquisto o
di scambio l’ordinamento ricollega doveri di trasparenza e correttezza a
carico dei “soggetti interessati”. Più esattamente essi “si attengono a
principi di correttezza e di parità di trattamento dei destinatari
dell’offerta, compiono tempestivamente le attività e gli adempimenti
connessi allo svolgimento dell’offerta, non eseguono operazioni sul
mercato volte a influenzare le adesioni all’offerta e si astengono da
comportamenti e da accordi diretti ad alterare situazioni rilevanti per i
presupposti dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria”;
“diffondono dichiarazioni riguardanti l’offerta e l’emittente soltanto
tramite comunicati al mercato, contestualmente trasmessi alla Consob”;
“comunicano entro la giornata alla Consob e al mercato le operazioni di
acquisto e vendita di strumenti finanziari oggetto d’offerta o che diano
diritto ad acquistarli o venderli da essi compiute anche per interposta
persona, indicando i corrispettivi pattuiti”; e, in particolare,
l’offerente e gli altri soggetti interessati, che “acquistino gli
strumenti finanziari oggetto dell’offerta ovvero il diritto ad
acquistarli anche a data successiva a prezzi superiori a quelli di
offerta”, devono adeguare questi ultimi al prezzo più alto pagato, dando
così concreta attuazione al principio di parità di trattamento. Di
particolare rilievo nell’ambito dei doveri di comportamento che il
legislatore impone in connessione con il lancio di un’offerta pubblica, è
quello nel quale si sostanzia la c.d. passività rule, ossia l’insieme
delle regole alle quali l’emittente deve attenersi quando le sue azioni
siano oggetto di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio. A norma
del 1° comma dell’art. 104 del T.U., “salvo autorizzazione
dell’assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di
competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto
dell’offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono
contrastare il conseguimento degli obbiettivi dell’offerta. Le assemblee
deliberano, in ogni convocazione, con il voto favorevole di tanti soci
che rappresentano almeno il trenta per cento del capitale. Resta ferma
la responsabilità degli amministratori e dei direttori generali per gli
atti e le operazioni compiuti”. Si è così concesso ai soci il potere di
assumere le iniziative che ritengono più opportune per resistere alle
scalate ostili, ma si è preteso che tali iniziative fossero assunte con
il consenso di una frazione molto rilevante del capitale sociale, il che
nelle società con azionariato molto diffuso, rende particolarmente
difficile l’autorizzazione a manovre che consentano ai soci di
difendersi dalle scalate ostili. La norma solleva alcuni dubbi
interpretativi sui quali è opportuno soffermarsi. Anzitutto con
riferimento alla individuazione degli “atti od operazioni che possano
contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta” e come tali
da sottoporre all’autorizzazione dell’assemblea dei soci. La Consob ha
avuto modo di precisare che gli atti e le operazioni in questione
possono essere ricondotti a tre distinte categorie: una prima categoria
ricomprende gli atti che “puntano ad incrementare il costo necessario
per raggiungere il quantitativo di adesioni che l’offerente intende”
conseguire, come gli aumenti di capitale, la conversione delle azioni
prive del diritto di voto in azioni dotate di tale diritto e oggetto
dell’offerta; una seconda categoria sarebbe rappresentata dalle
operazioni volte “a mutare”, anche con effetto differito, le
caratteristiche patrimoniali della società bersaglio, come le cessioni
di beni, le operazioni di fusione e scissione; in una terza categoria
rientrerebbero i “comportamenti di disturbo”, volti a rendere difficile
la possibilità che l’offerente raggiunga realmente l’obiettivo
perseguito, come la promozione di un’offerta contraria sulle azioni
dell’offerente, o l’acquisizione di imprese che rendano il successo
dell’offerta incompatibile, ai fini della normativa antitrust, con
l’acquisizione cui mira l’offerta o la predisposizione di “paracadute
d’oro” per gli attuali amministratori. In particolare, la Consob ha
escluso che rientri nell’ambito delle operazioni che si possono
contrastare gli obiettivi dell’offerta, la stipulazione di un accordo
con altra società che offra agli azionisti delle società target
un’alternativa all’offerta della quale sono destinatari, attraverso il
lancio di un’offerta concorrente o anche attraverso accordi di
“combinazione aziendale”, come la creazione di una società holding
chiamata a lanciare un’offerta di scambio sulle stesse azioni oggetto
dell’offerta nonché su quelle della società con la quale è destinata a
realizzarsi “l’aggregazione aziendale”. L’assemblea chiamata ad
autorizzare la misura difensiva non solo è sottoposta a disciplina
speciale per quanto concerne i quorum deliberativi, ma vede modificate
anche le regole di convocazione. “Le assemblee da tenersi in pendenza di
un’offerta pubblica di acquisto o di scambio, … , sono convocate
mediante avviso, contenente le indicazioni prescritte dall’art. 2344
c.c., pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e trasmesso a
due agenzie di stampa almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l’adunanza”.
La norma trova la propria giustificazione nella necessità
di adottare per la convocazione strumenti più rapidi di quelli di
diritto comune, abbreviando anche i termini della stessa e tutto ciò in
relazione alla celerità che caratterizza lo svolgimento di un’offerta
pubblica. Nei limiti fissati dall’art. 104-ter nell’assemblea chiamata
ad approvare misure “difensive”, trova applicazione la “Regola di
neutralizzazione”. La regola si applica “quando è promossa un’offerta
pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli emessi
dalle società italiane i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato italiano o comunitario”, ad esclusione delle
società cooperative. La regola di neutralizzazione prevede la
sospensione dei vincoli al trasferimento delle azioni o al diritto di
voto in coincidenza con un’offerta pubblica di acquisto o di scambio e
questa “sospensione” può intervenire sia durante lo svolgimento
dell’offerta sia dopo la conclusione della stessa in connessione con un
esito particolarmente favorevole della medesima per l’offerente. “Nel
periodo di adesione all’offerta non hanno effetto nei confronti
dell’offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste dallo
statuto né hanno effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti
e sulle operazioni previsti dall’art. 104, le limitazioni al diritto di
voto previste dallo statuto o da patti parasociali. Per quanto riguarda
le offerte pubbliche di acquisto obbligatorie, il legislatore le
prevede solo per le società italiane con titoli (ossia strumenti
finanziari che attribuisco diritto di voto) ammessi alla negoziazione in
mercati regolamentati italiani. L’obbligo concerne esclusivamente le
“partecipazioni” che superino determinate soglie. Il comma 2° dell’art.
105 stabilisce che ai fini delle norme sulle offerte pubbliche di
acquisto obbligatorie “per partecipazione si intende una quota, detenuta
anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta
persona, dei titoli emessi da una società di cui al comma 1 [italiana
con titoli negoziati in mercati regolamentati italiani] che
attribuiscono diritto di voto nelle deliberazioni assembleari
riguardanti nomina o revoca o responsabilità degli amministratori o del
consiglio di sorveglianza”. Stabilisce altresì che “la Consob può con
regolamento includere nella partecipazione categorie di titoli che
attribuiscono diritti di voto su uno o più argomenti diversi tenuto
conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione della società
che può avere il loro esercizio anche congiunto”. A norma dell’art. 106
“chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione
superiore alla soglia del trenta per cento promuove un’offerta pubblica
di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei
titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro
possesso”, entro venti giorni dal superamento della soglia. Il
legislatore ha così imposto l’obbligo di offerta non a chi acquisisce il
controllo della società, ma a chi supera una predeterminata soglia, nel
probabile convincimento che la soglia prevista sia anche quella che
coincide con la partecipazione di controllo, tant’è che il superamento
della soglia non comporta l’obbligo di offerta totalitaria se esiste un
altro soggetto che detiene il controllo. Il D.Lgs. n. 229 del 2007,
dando attuazione ad una regola fissata dalla direttiva comunitaria, ha
profondamente modificato i criteri di determinazione del prezzo al quale
deve essere lanciata l’offerta pubblica totalitaria stabilendo che “per
ciascuna categoria di titoli l’offerta è promossa … a un prezzo non
inferiore a quello più elevato pagato dall’offerente e da persone che
agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla
comunicazione [dell’obbligo di offerta] per acquisti di titoli della
medesima categoria”. Il legislatore consente, tuttavia, che in alcune
ipotesi il prezzo al quale deve essere lanciata l’OPA totalitaria, possa
essere sia inferiore sia superiore a quello più elevato pagato
dall’offerente rimettendo la relativa determinazione ad un
“provvedimento motivato della Consob”. Abbiamo fin qui discusso di OPA
obbligatoria, nell’ovvio presupposto che non sia consentito assolvere
l’obbligo di offerta promettendo, come corrispettivo, strumenti
finanziari (OPS) anziché danaro. In realtà, il legislatore consente che
il corrispettivo sia in tutto o in parte rappresentato da titoli; il che
consente una maggiore libertà di manovra a colui che è obbligato a
lanciare un’opa totalitaria ma pone alcuni limiti a tale possibilità:
deve essere assicurata una sostanziale parità di trattamento tra coloro
che hanno venduto i titoli al di fuori dell’opa e coloro ai quali viene
offerta la possibilità di aderire all’opa e quando si tratta di titoli
non facilmente liquidabili deve essere offerto, in alternativa allo
scambio di titoli, un corrispettivo in contanti. L’obbligo di lanciare
l’offerta pubblica sorge non solo nell’ipotesi in cui la soglia sia
superata attraverso l’acquisizione diretta della partecipazione, ma
anche quando il superamento avvenga attraverso “l’acquisizione
indiretta”, ossia “mediante l’acquisto di partecipazioni in società in
cui il patrimonio è prevalentemente costituito da titoli emessi da altra
società italiana con titoli ammessi alla negoziazione in mercati
regolamentati italiani”. Nell’ipotesi, dunque, in cui un soggetto
acquisisca il controllo di una società non quotata il cui patrimonio sia
in prevalenza costituito dalla partecipazione in una società quotata,
si dovrà ritenere che lo stesso ha acquisito in tale società quotata una
“partecipazione indiretta” che concorre con quelle acquisite
direttamente, per interposta persona o tramite fiduciari, a determinare
la partecipazione complessivamente detenuta nella società quotata e a
far sorgere l’obbligo di offerta pubblica quando la stessa superi il
trenta per cento dei titoli con diritto di voto nelle deliberazioni
della medesima società quotata aventi per oggetto la nomina, la revoca e
la responsabilità degli amministratori. L’obbligo di lanciare l’offerta
pubblica a seguito di acquisto indiretto sussiste anche quando tale
acquisizione indiretta avvenga tramite una società quotata. Più
esattamente, se un soggetto acquista una partecipazione superiore al
trenta per cento di una società quotata e il patrimonio di quest’ultima
sia “prevalentemente” investito in un’altra società quotata, l’obbligo
di opa non concerne soltanto la prima società ma anche quest’ultima se
con l’acquisizione di quella partecipazione indiretta l’acquirente ha
superato una partecipazione superiore al trenta per cento dei titoli con
diritto di voto. In questo caso, dunque, l’obbligo di offerta concerne
entrambe le società (opa a cascata). L’obbligo di lanciare l’offerta
incombe ovviamente su colui che, “a seguito di acquisti a titolo
oneroso” abbia superato la soglia legislativamente prevista; ma può ben
succedere che vi sia una pluralità di soggetti che operano “di
concerto”, sicché nessuno di essi appare aver formalmente superato la
soglia predetta. Il legislatore prende in considerazione questa ipotesi,
stabilendo una presunzione assoluta di concerto e impone un obbligo
solidale di offerta quando nell’insieme, ed anche “a seguito di acquisti
a titolo oneroso effettuati anche da uno solo di essi”, superino la
predetta soglia: - gli aderenti ad un patto parasociale; - un
soggetto, il suo controllante e le società da esso controllate; - le
società sottoposte a comune controllo; - una società e i suoi
amministratori, componenti del consiglio di sorveglianza o di gestione o
direttori generali nonché i soggetti che cooperano fra loro al fine di
ottenere il controllo della società emittente. Abbiamo fino ad ora
constatato che l’obbligo di offerta pubblica totalitaria sorge
nell’ipotesi di superamento della soglia del trenta per cento dei titoli
con diritto di voto nelle assemblee ordinarie aventi per oggetto la
nomina, la revoca e la responsabilità degli amministratori. In realtà
tale obbligo può sorgere anche a carico di colui che già detenga una
partecipazione superiore al trenta per cento ma non disponga “della
maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria” ed effettui
acquisti che incrementano la sua partecipazione. Il regolamento Consob
stabilisce che il predetto obbligo “consegue all’acquisizione di più del
tre per cento del capitale rappresentato da [titoli] per acquisti a
titolo oneroso effettuati nei dodici mesi, ovvero per sottoscrizioni o
conversioni nell’esercizio di diritti negoziati nel medesimo periodo”.
Il legislatore prevede una serie di ipotesi nelle quali all’acquisto a
titolo oneroso di una “partecipazione superiore al trenta per cento dei
titoli che attribuiscono i diritti di voto” sulle materie ricordate non
consegue l’obbligo di offerta pubblica. L’obbligo non sussiste quando: -
la partecipazione è stata acquistata a seguito di un’offerta pubblica
di acquisto (volontaria) diretta a conseguire la totalità di tali
azioni; - l’acquisto è avvenuto a seguito di un’offerta pubblica avente
ad oggetto almeno il sessanta per cento delle azioni “ordinarie” purché
concorrano le seguenti condizioni:
- l’offerente e i soggetti a esso
legati da uno dei rapporti che fanno presumere il concerto non abbiano
acquisito partecipazioni in misura superiore all’uno per cento, anche
mediante contratti a termine con scadenza successiva, nei dodici mesi
precedenti la comunicazione alla Consob dell’offerta o durante
l’offerta;
- l’efficacia dell’offerta sia stata condizionata
all’approvazione di tanti possessori di titoli che possiedano la
maggioranza dei titoli stessi, escluse da computo le partecipazioni
detenute dall’offerente, dal socio di maggioranza, anche relativa, se la
sua partecipazione sia superiore al dieci per cento e dai soggetti a
essi legati da uno dei rapporti di concerto;
- la Consob abbia
accordato l’esenzione previa verifica dell’esistenza delle predette
condizioni; verifica nell’effettuare la quale la Consob non gode di
alcun potere discrezionale
- si è acquisita una partecipazione
superiore al trenta per cento, se
- un altro socio detiene la
maggioranza;
- l’acquisizione è compiuta tramite sottoscrizione di
un aumento del capitale;
- la partecipazione è acquisita a seguito
di trasferimento fra società in cui lo stesso o gli stessi soggetti
dispongono della maggioranza dei diritti di voto esercitabili
nell’assemblea ordinaria o è acquisita a seguito di trasferimento tra
una società e tali soggetti, dal momento che le operazioni intragruppo
fra soggetti legati da un rapporto di controllo, per di più di diritto,
non alterano la condizione dei soci di minoranza;
- il superamento
della soglia è determinato dall’esercizio di diritti di opzione, di
sottoscrizione o di conversione, purché gli stessi non siano stati
acquistati ma derivino dallo status di socio;
- la soglia del trenta
per cento è superata per non più del tre per cento e l’acquirente si
impegna a cedere le azioni in eccedenza entro dodici mesi e a non
esercitare i relativi diritti di voto;
- l’acquisizione è
conseguenza di un’operazione di fusione o scissione, salvo che, per
effetto di tali operazioni, si configuri un acquisto superiore al trenta
per cento del capitale ordinario, senza che sussistano esigenze di
razionalizzazione o sinergie industriali. Nell’ipotesi in cui un
soggetto abbia acquisito una frazione talmente alta dei titoli di
società italiane quotate in mercati regolamentati italiani da
pregiudicare il flottante dei titoli quotati, lo stesso ha il dovere di
acquistare i titoli residui.
Questo dovere si atteggia diversamente a
seconda della percentuale raggiunta. Più esattamente, l’offerente che, a
seguito di un’opa totalitaria viene a detenere una partecipazione
almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da
titoli, ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia
richiesta, mentre chiunque venga a detenere una partecipazione superiore
al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato ha l’obbligo di acquistare i
restanti titoli ammessi alla negoziazione da chi ne faccia richiesta se
non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad
assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Il Testo Unico ha
introdotto anche un obbligo di vendere per coloro che si trovino a
detenere una partecipazione “infima” in una società quotata, offrendo
così, a chi detiene la quasi totalità del capitale, la possibilità di
“ritirare” le azioni dalla negoziazione, cessando di sopportare i costi
connessi alla quotazione.
A norma dell’art. 111 infatti, “l’offerente
che venga a detenere a seguito di offerta pubblica totalitaria una
partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale
rappresentato da titoli ha diritto di acquistare i titoli residui entro
tre mesi dalla scadenza del termine per l’accettazione dell’offerta, se
ha dichiarato nel documento d’offerta l’intenzione di avvalersi di tale
diritto”. La violazione sia dell’obbligo di lanciare un’offerta pubblica
totalitaria successiva sia dell’obbligo di acquisto delle
partecipazioni “infime”, comporta l’applicazione di sanzioni civili,
amministrative e penali.
In caso di violazione di tali obblighi:
- il
diritto di voto inerente all’intera partecipazione detenuta non può
essere esercitato;
- i titoli eccedenti le percentuali “di soglia”
devono essere alienati entro dodici mesi.
La violazione dell’obbligo di
lanciare un’offerta pubblica di acquisto comporta altresì l’applicazione
di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore ad euro
venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto
dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto
dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa. La mancata alienazione
entro 12 mesi determina anche l’applicazione di una sanzione penale
(reclusione fino ad un anno e multa da venticinquemila euro a
duemilionicinquecentomila euro).
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Dettagli appunto:
-
Autore:
Fabio Muzzolu
[Visita la sua tesi: "Livello di istruzione e qualità dello studio in Italia"]
[Visita la sua tesi: "Modelli GARCH multivariati per l'analisi dei mercati finanziari"]
- Università: Università degli Studi di Sassari
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari
- Docente: Monica Cossu
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