L’offerta al pubblico di prodotti finanziari
“Coloro che
intendono effettuare un’offerta al pubblico… ne danno preventiva
comunicazione alla Consob. Il prospetto non può essere pubblicato finché
non è approvato dalla Consob”. La legge prevede, dunque, due distinti
documenti (la comunicazione e il prospetto informativo) dei quali solo
il secondo (il prospetto informativo) è destinato alla pubblicazione e,
quindi, alla conoscenza del pubblico dei risparmiatori. La comunicazione
deve indicare i soggetti che intendono procedere all’attività di
sollecitazione con la specificazione del ruolo svolto da ciascuno di
essi, le caratteristiche essenziali e la quantità dei titoli oggetto
dell’offerta (di vendita, di sottoscrizione) e le modalità e i termini
previsti per lo svolgimento dell’operazione. Essa concerne
essenzialmente le caratteristiche dell’offerta.
Deve essere
sottoscritta, come è ovvio, dall’offerente, ma anche dal responsabile
del collocamento, definito dal Regolamento Emittenti come il “soggetto
che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il
coordinatore del collocamento o il collocatore unico”. Il prospetto
informativo deve contenere “in una forma facilmente analizzabile e
comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle
caratteristiche dell’emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono
necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato
giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati
economici e sulle prospettive dell’emittente e degli eventuali garanti,
nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Il prospetto
contiene altresì una nota di sintesi recante i rischi e le
caratteristiche essenziali dell’offerta”. Ai fini dell’approvazione, la
Consob verifica la completezza del prospetto nonché la coerenza e la
comprensibilità delle informazioni fornite. Il procedimento di
controllo, se positivamente concluso, trova il proprio coronamento nel
provvedimento di approvazione del prospetto.
Il prospetto informativo
può quindi essere pubblicato. Più esattamente il prospetto è reso
pubblico mediante deposito dell’originale presso la Consob (tenuta a
rilasciare copia a chiunque vi abbia interesse) nonché messa a
disposizione del pubblico alternativamente - mediante inserimento in uno
o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione; - in forma
stampata e gratuitamente, nella sede legale dell’emittente e presso gli
uffici degli intermediari incaricati del collocamento o dei soggetti che
operano per conto di questi ultimi; - in forma elettronica nel sito web
dell’emittente e, ove applicabile, nel sito degli intermediari
incaricati del collocamento. Abbiamo già constatato che non
costituiscono offerte al pubblico di prodotti finanziari quelle di
ammontare complessivo inferiore a 2.500.000 euro e quelle rivolte ad un
numero di soggetti inferiore a 100, così come quelle indirizzate ad
investitori qualificati. Ma il Testo Unico contempla altre ipotesi di
inapplicabilità della relativa disciplina e riconosce alla Consob il
potere di individuare “con regolamento altri tipi di offerte al pubblico
di prodotti finanziari” ai quali quella disciplina non si applica in
tutto o in parte. Il Testo Unico, in considerazione della natura
dell’emittente esonera dall’applicazione delle predette norme le
sollecitazioni all’investimento aventi ad oggetto “a) strumenti
finanziari emessi o garantiti dallo Stato italiano, da uno Stato membro
dell’Unione Europea o emessi da organismi internazionali a carattere
pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell’Unione
Europea; b) strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o
dalle banche centrali nazionali degli stati membri dell’Unione Europea”.
La Consob, in conformità con quanto stabilito dal Regolamento CE n.
809/2004, ha introdotto nuove ipotesi di esonero dall’applicazione della
disciplina della sollecitazione, subordinando per altro tale esonero
all’esistenza di strumenti informativi che, tenuto conto della qualità
degli oblati, possano considerarsi comunque sufficienti per assicurare
l’informazione necessaria. Il Regolamento Emittenti esonera
dall’applicazione della disciplina prevista per le offerte al pubblico
di prodotti finanziari quelle: - aventi ad oggetto azioni emesse in
sostituzione di azioni della stessa classe già emesse, se l’emissione di
queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso; -
aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti in occasione di
un’acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che
sia disponibile un documento contenente informazioni considerate
dall’autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo
conto dei requisiti della normativa comunitaria; - aventi ad oggetto
prodotti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di
una fusione a condizione che sia disponibile un documento contenente
informazioni considerate dall’autorità competente equivalenti a quelle
del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria; -
aventi ad oggetto azioni offerte, assegnate o da assegnare
gratuitamente agli azionisti esistenti e dividenti versati sotto forma
di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali
dividenti, a condizione che sia reso disponibile un documento
contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui
motivi e sui dettagli dell’offerta; - aventi ad oggetto strumenti
finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex
amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell’emittente che
abbia strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato o da parte dell’impresa controllante, di un’impresa
controllata, collegata o sottoposta a comunque controllo, a condizione
che detti strumenti finanziari siano della stessa classe di quelli già
emessi alla negoziazione nello stesso mercato e che sia reso disponibile
un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli
strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell’offerta.
A norma
dell’art. 98, 1° comma del T.U., “il prospetto nonché gli eventuali
supplementi approvati dalla Consob sono validi ai fini dell’offerta
degli strumenti finanziari comunitari negli altri Stati membri
dell’Unione Europea”, intendendosi per strumenti comunitari i valori
mobiliari e le quote dei fondi chiusi. Condizione necessaria per
l’efficacia del prospetto in un altro stato dell’Unione è semplicemente
che la Consob, su richiesta dell’emittente o dell’offerente, trasmetta,
entro tre giorni dalle richieste, all’autorità del paese nel quale si
svolgerà l’offerta un’attestazione della conformità alla direttiva
2003/71 del prospetto, nonché copia dello stesso eventualmente tradotta.
Specularmene “ove l’offerta di strumenti finanziari comunitari sia
prevista in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto e gli
eventuali supplementi approvati dall’autorità dello Stato membro
d’origine possono essere pubblicati in Italia, purché siano rispettate
le procedure di notifica previste dalle disposizioni comunitarie”.
Nell’ipotesi invece in cui l’emittente abbia sede legale in un paese
extracomunitario e l’offerta debba svolgersi in Italia, “la Consob può
approvare il prospetto redatto secondo la legislazione del Paese
extracomunitario se il progetto è stato redatto conformemente a standard
internazionali definiti dagli organismi internazionali delle
Commissioni di Vigilanza dei mercati” e “le informazioni richieste,
incluse le informazioni di natura finanziaria, siano equivalenti alle
prescrizioni previste dalle disposizioni comunitarie”. Il controllo
della Consob relativo alle operazioni di offerta al pubblico di prodotti
finanziari non si limita all’esame e alla valutazione della
comunicazione e del prospetto informativo, ma si estende anche ai
soggetti (emittenti, proponente, collocatore) coinvolti nell’offerta;
soggetti ai quali vengono imposti obblighi di trasparenza e di
correttezza. Più esattamente - dalla data della comunicazione alla
Consob dell’offerta, gli emittenti, gli offerenti e gli intermediari
incaricati del collocamento devono (se richiesto dalla Consob)
diffondere al mercato le notizie, relative all’offerta, ritenute
necessarie per l’informazione del pubblico.
Essi hanno, altresì, dalla
stessa data gli obblighi di informazione verso la Consob previsti per le
società quotate, nel senso che quest’ultima può richiedere loro
informazioni ed assoggettarli ad ispezioni al fine di vigilare sulla
correttezza delle informazioni fornite al pubblico e può farlo fino ad
un anno dalla conclusione dell’offerta. Gli emittenti, inoltre,
sottopongono a revisione contabile il bilancio d’esercizio e quello
consolidato eventualmente approvati o redatti nel periodo dell’offerta; -
il Testo Unico ha poi affidato alla Consob il compito di stabilire “le
modalità di svolgimento dell’offerta anche al fine di assicurare la
parità di trattamento tra i destinatari” nonché di individuare “le norme
di correttezza che sono tenuti a osservare l’offerente, l’emittente e
chi colloca i prodotti finanziari nonché coloro che si trovano in
rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti”. Per questo
motivo il Regolamento Emittenti, oltre a fissare le norme di correttezza
che le varie categorie di soggetti coinvolti nell’offerta debbono
osservare, ha stabilito che l’offerta è revocabile solo nei casi
previsti dal prospetto informativo e che i criteri di riparto devono
assicurare la parità di trattamento tra gli aderenti. A norma dell’art.
100, 1° comma, lett. a), le offerte rivolte ai soli investitori
qualificati non sono soggette alla disciplina prevista per le offerte al
pubblico di prodotti finanziari e in particolare all’obbligo della
previa pubblicazione di un prospetto informativo. L’art. 100-bis del
T.U. dopo aver affermato che “la successiva rivendita di prodotti
finanziari che hanno costituito oggetto di un’offerta al pubblico esente
dall’obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una
distinta e autonoma offerta al pubblico nel caso in cui ricorrano le
condizioni indicate nella definizione prevista all’art. 1, comma 1,
lettera t), e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilità previsti
dall’articolo 100”, stabilisce che “si realizza una offerta al pubblico
anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in
Italia o all’estero di un collocamento riservato a investitori
qualificati siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente
rivenduti a soggetti diversi da investitori qualificati e tale rivendita
non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall’articolo
100”.
Alla Consob sono affidati importanti poteri “conoscitivi” e
“interdittivi” per assicurare l’osservanza delle norme dettate per
l’offerta al pubblico di prodotti finanziari. Dal momento della
comunicazione la Consob ha il potere di acquistare dall’emittente tutte
le informazioni previste (per le società quotate) dall’art. 115 del T.U.
e analoghi poteri ha anche nei confronti degli altri soggetti coinvolti
nella sollecitazione. Non solo, ma qualora sussista un fondato sospetto
di violazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative
alla sollecitazione, essa “può richiedere, entro un anno dall’acquisto o
dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei
prodotti finanziari” e tale potere sussiste “anche nei confronti di
coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano un’offerta al
pubblico in violazione” delle predette norme. L’art. 191 del T.U.
prevede che chiunque effettua offerte al pubblico di prodotti finanziari
senza averne data previa comunicazione alla Consob o pubblica un
prospetto non approvato dalla Consob “è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad un quarto del
controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore
stesso”. Inoltre, in base all’art. 173-bis TUF, “chiunque, allo scopo di
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti
richiesti per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari o
l’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei
documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto
o di scambio, con l’intenzione di ingannare i destinatari del
prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo
idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni”.
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Dettagli appunto:
-
Autore:
Fabio Muzzolu
[Visita la sua tesi: "Livello di istruzione e qualità dello studio in Italia"]
[Visita la sua tesi: "Modelli GARCH multivariati per l'analisi dei mercati finanziari"]
- Università: Università degli Studi di Sassari
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari
- Docente: Monica Cossu
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