Lo sconto bancario e il deposito delle cassette di sicurezza
Lo sconto bancario
Altro contratto attivo per le banche è lo sconto bancario che svolge una funzione di finanziamento.
Ai sensi dell’art. 1858 del cc “Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso (1260 e seguenti).”
Il tasso di interesse dedotto viene stabilito dalla Banca Centrale Europea e viene calcolato in base al tempo intercorrente tra la stipula del contratto e la scadenza dello stesso.
Il fatto che il credito non debba essere scaduto differenzia tale contratto dal contratto di factoring, nel quale i crediti ceduti possono essere sia scaduti sia ancora “non nati” (entro un limite massimo di due anni).
La cessione del credito nello sconto avviene pro solvendo (rischio a carico del cedente).
Oggetto dello sconto sono i crediti verso terzi. Se l’oggetto dello sconto sono cambiali si parla di sconto cambializzato e la cessione del credito avviene tramite girata.
Il servizio di deposito delle cassette di sicurezza
Altro contratto bancario tipico riguarda il servizio bancario delle cassette di sicurezza (art. 1839).
“Nel servizio delle cassette di sicurezza, la banca risponde verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito.”
La banca ha quindi l’obbligo di custodire i locali nei quali è conservata la cassetta e l’integrità della stessa. Non risponde del contenuto della cassetta (es. se la cassetta contiene materiali deperibili).
“Se la cassetta è intestata a più persone, l'apertura di essa e consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione.
In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.”
“Quando il contratto è scaduto, la banca, previa intimazione all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può chiedere al pretore l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione può farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che il pretore ritiene opportune.
Il pretore può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto e dovuto alla banca per canoni e spese.”
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Autore:
Fabio Muzzolu
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- Università: Università degli Studi di Sassari
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto bancario
- Docente: Manuela Tola
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