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Art. 2247, il contratto di società


La nozione legislativa del contratto di società è espressa dall'art 2247 del codice civile e cita:
“Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.
Fino al 1993 non era prevista la costituzione di una società da parte di una sola persona ossia per mezzo di un atto unilaterale;oggi questa possibilità è stata eccezionalmente prevista dapprima per le società a responsabilità limitata e poi anche per le società per azioni.
Generalmente una società si caratterizza per una contemporanea presenza di tre elementi:
-conferimento dei soci;
-esercizio in comune di una attività economica;
-lo scopo di divisione degli utili.
È proprio la presenza contemporanea di questi tre elementi che consente di distinguere la società da altri fenomeni associativi.

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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