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Le competenze degli obbligazionisti

Le competenze degli obbligazionisti


Fra le competenze in capo all'assemblea degli obbligazionisti si  nota la possibilità di modificare le condizioni del prestito:per tale deliberazione occorre il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentano la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.
Ruolo fondamentale è quello rivestito da rappresentante degli obbligazionisti:dovrà provvedere all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli obbligazionisti,tutelare i loro interessi comuni nei confronti della società e assistere all'assemblea dei soci potendo consultare i libri sociali obbligatori che riguardano gli obbligazionisti.
Il rappresentante può essere scelto anche al di fuori della cerchia degli obbligazionisti purchè non si trovi in una situazione di conflitto di interesse per eventuali legami con l'emittente.
Se l'assemblea degli obbligazionisti non provvede alla scelta del rappresentate questo è nominato con decreto da parte del presidente del tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società.
Il rappresentate può rimanere in carica per un periodo non superiore ai tre anni dopo di che può essere anche rieletto.
Con l'inserimento nel corpo civilistico dell'art 2420bis è stata introdotta la regolamentazione delle obbligazioni convertibili in azioni,cioè di quella obbligazioni che assicurano il diritto di convertire tali titoli in azioni della stessa società realizzando un mutamento del rapporto esistente con l'emittente:da capitale di debito a capitale di rischio.
L'emissione di obbligazioni convertibili in azioni è deliberata dall'assemblea straordinaria che fissa il rapporto di cambio e le modalità di conversione.
L'emissione non può avvenire se il capitale non è stato interamente versato.
Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più riprese obbligazioni convertibili sino a un limite prefissato e per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
Contestualmente alla delibera di emissione di obbligazioni convertibili in azioni la società deve aumentare il capitale per un importo pari all'ammontare delle azioni da attribuire in conversione.
Tale aumento di capitale sarà disciplinato dalle stesse regole dettate per l'emissione di azioni.
A tutela di coloro che detengono obbligazioni convertibili è previsto che fino al momento in cui non non siano scaduti i termini di conversione la società non possa ridurre volontariamente il capitale ne modificare le disposizioni statutarie circa la distribuzione di utili.

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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