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Art. 2401. Sostituzione e commento di Claudio Cerea


In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

Commento di Claudio Cera:
Il richiamo all’art. 2397 comma 2 è stato fatto al fine di consentire il rispetto dei requisiti richiesti ai sindaci, nella proporzione stabilita dall’articolo richiamato, anche in caso di sostituzione.

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