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Art. 2402. Retribuzione e commento di Claudio Cerea


La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Commento di Claudio Cera:
La sostituzione di “atto costitutivo” con “statuto” vuole chiarire che la retribuzione dei sindaci può essere determinata non solo alla data di costituzione della società, ma anche in un momento successivo, fermo restando che i sindaci vigenti alla data di deliberazione dei nuovi compensi manterranno comunque fino alla scadenza del loro mandato il livello retributivo stabilito alla data di costituzione della società o della deliberazione di nomina (è un principio posto a garanzia della neutralità e indipendenza dei sindaci).
Precisazione: per retribuzione fissata dall’assemblea all’atto di nomina servirà, per la nuova determinazione, una deliberazione dell’assemblea in sede ordinaria, mentre, per retribuzione fissata in statuto, una deliberazione assembleare in sede straordinaria, con la relativa differenza in termini di quorum costitutivi e deliberativi.
Nulla si dice nel caso di inerzia da parte dell’assemblea, sia in sede di modifica dello statuto che in sede di nomina del collegio: va ritenuto irrinunciabile il diritto al compenso, in quanto garanzia dell’indipendenza dei sindaci (e si ritiene ammissibile il ricorso all’autorità giudiziaria).

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