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Commento di Michele Sandulli all’art. 2392: rapporto di controllo tra amministratore e deleganti


Con riguardo all’art. 2381 comma 3 (deleghe), il legislatore dà la possibilità che si creino due categorie di amministratori: uno esecutivo e uno di controllo; ha fissato le competenze e i doveri di entrambi, ma poi ha consentito una commistione dei due poteri (consentendo che talune attribuzioni possano essere mantenute in capo al cda). Ciò ha influenza sul tema della responsabilità: con riguardo al potere di dare direttive, può configurarsi responsabilità concorrente, mentre con riguardo al potere di avocare operazioni anche se rientranti nella delega, può configurarsi una responsabilità collegiale per deleganti e delegati.
Sul dovere di informazione, il 2381 comma 1 fa supporre, per i deleganti, una mera posizione passiva di destinatario di informazione; ma l’ultimo comma, poi, smentisce questa impostazione e sancisce il dovere degli amministratori di agire in modo informato e riconosce a ciascuno il potere di chiedere ai delegati che in consiglio vengano fornite informazioni sulla gestione (gli amministratori devono quindi attivarsi al fine di entrare in possesso di tutte le informazioni necessarie, anche richiedendole o pretendendole dagli organi delegati (qualora esistano) e alla struttura operativa attraverso il presidente del cda).
Tuttavia, la norma non consente indagini dirette o dirette acquisizioni di documenti da parte del cda o di singoli consiglieri su singoli fatti, il dovere di acquisire informazioni è solo funzionale al controllo sull’andamento della gestione e non ad un’attività operativa diretta; i deleganti svolgono una funzione di organo di controllo, con la loro responsabilità che deriva non da commissione di fatti, ma da omissione nell’attivarsi per impedire che fatti dannosi, a loro conoscenza, possano realizzarsi o determinare effetti pregiudizievoli.

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