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Commento di Michele Sandulli all’art. 2392: responsabilità dell’amministratore verso gli adempimenti legali


Per doveri imposti dalla legge e dallo statuto si intendono in primo luogo gli adempimenti legali dovuti in ragione della carica, cioè funzionali all’organizzazione della società (convocazione delle assemblee, richiesta di versamento dei conferimenti ancora dovuti, tenuta contabilità, redazione bilancio) e per cui va rispettato il principio della dovuta diligenza, nel vecchio testo intesa come normale diligenza professionale di un amministratore di società, quindi limitata al compimento dell’atto e del fatto, ora, invece, riferita alle modalità e al contenuto dell’atto o del fatto. In secondo luogo vi sono i doveri legati all’esercizio dell’attività, quella di gestione (attività operativa, operazioni necessarie all’attuazione dell’oggetto sociale) e quella di amministrazione.
Con riguardo al grado di diligenza, la “natura dell’incarico” si riferisce al ruolo nell’ambito del cda (presidente, ad, ecc.) piuttosto che all’attività svolta dalla società, mentre le “specifiche competenze” si riferiscono al rapporto tra attività esercitata dalla società e le specifiche competenze individuali degli amministratori (e non alle funzioni, che sono già ricomprese nella natura dell’incarico).
Il riferimento alla natura dell’incarico pone un problema riguardo la responsabilità solidale degli amministratori, che comporta la contemporanea responsabilità di tutti i soggetti cui il fatto pregiudizievole sia imputabile: se è previsto un diverso grado di diligenza in relazione alla natura dell’incarico, si avrà una sorta di responsabilità per fasce. Stesso discorso può farsi per le competenze specifiche, che andrebbero individuate per conseguire una idonea valutazione di quale sia la diligenza richiesta; la responsabilità non può essere di tutti se il difetto di diligenza esiste solo per il soggetto dotato di una specifica competenza (fermo restando il fatto che l’accettazione della carica di amministratore debba in ogni caso comportare una consapevolezza della funzione e della necessità di un livello di diligenza elevato; l’accettazione della carica, in mancanza di un livello di competenza accettabile, è già di per sé indice del difetto di diligenza minima esigibile (diligenza non nell’esercizio dell’attività, ma nell’accettazione di un certo incarico)).
Gli amministratori sono responsabili verso la società per i danni derivanti dalla violazione dei loro doveri, salvo che si tratti di attribuzione propria del comitato esecutivo e di funzioni in concreto attribuite ad uno o più di essi (tuttavia non vi sono attribuzioni proprie previste dalla legge: se lo statuto lo prevede, è il cda che può delegare proprie attribuzioni al comitato). Il termine “in concreto” può probabilmente riguardare la definizione della delega, poiché non si può pensare ad un esercizio di funzioni “di fatto”, che escluderebbe l’esistenza della delega.
La vecchia norma attribuiva ai deleganti responsabilità per fatti dei delegati o imputandola a titolo di culpa in vigilando su uno specifico evento o sul generale andamento della gestione. La nuova norma non contiene più la previsione del “dovere di vigilare sul generale andamento della gestione”, ma imputa agli amministratori responsabilità per fatti altrui secondo il disposto del comma 3 dell’articolo in oggetto. L’amministratore ha quindi onere di informazione e una conseguente responsabilità in caso di mancato intervento sui fatti noti.

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