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Commento di Filippo Modulo all’art. 2388: caratteristiche del voto in cda


Le grandi novità sono 2: la possibilità di presenza anche mediante mezzi di telecomunicazione e l’impugnabilità delle deliberazioni consiliari.
I quorum costitutivi e deliberativi sono invariati (eccetto per la precisazione “dei presenti”), così come il divieto di voto per rappresentanza (per il principio che la carica di consigliere è un “ufficio personalissimo”). Si ricordano, in breve, orientamenti di dottrina e giurisprudenza: il cda è un organo collegiale validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori (inclusi quelli in conflitto di interessi) e delibera a maggioranza dei presenti (esclusi quelli in conflitto di interessi), se lo statuto non richiede quorum più elevati. I quorum si riferiscono al collegio reale e non al legale (cioè considerando solo gli amministratori effettivamente in carica), e la collegialità si giustifica per l’esigenza che la responsabilità sia solidale e che la gestione sia unitaria e attivata da una pluralità di amministratori. La collegialità può essere modulata in statuto (anche fino a richiedere l’unanimità (ma per alcuni si violerebbe il principio della “facilità deliberativa”)), ma il quorum costitutivo non può essere inferiore alla maggioranza degli amministratori in carica.
La presenza mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza o videoconferenza) appare superflua visto l’orientamento consolidato in tal senso sia in dottrina che in giurisprudenza, ed accolto dai notai (che accettano statuti contenenti tale clausola), “a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e che sia loro garantito l’intervento in tempo reale nella discussione” (decreto Tribunale di Roma 24/02/2007).

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