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Commento di Michele Sandulli all’art. 2387: criterio dell’onorabilità


Onorabilità: lo statuto può identificare criteri autonomi al riguardo, con il limite delle norme di ordine pubblico (non vale lo stesso per gli intermediari finanziari, in cui tale requisito è specificamente definito nel contenuto: le cariche non possono essere ricoperte da coloro che si trovino in situazioni di ineleggibilità o decadenza ex art. 2382, siano stati condannati a pena detentiva per uno dei reati che disciplinano l’attività di intermediazione o alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’economia pubblica).
Professionalità: se esasperato può avere l’effetto di una “chiusura di casta”, cioè impedire che nuove capacità possano essere inserite in un organo amministrativo, qualora si richiedessero caratterizzazioni eccessivamente specifiche nella carica. Per l’art. 2392 “Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze”, e ci si può chiedere come la professionalità si relazioni “alle specifiche competenze”: talvolta possono coincidere, ma la professionalità abbraccia un’area più ampia e generale rispetto alla competenza. Dunque la professionalità va ricercata sulla base di titoli genericamente qualificati, mentre la competenza va verificata e riscontrata in concreto; la professionalità è un livello di capacità generale, di cui la competenza potrebbe costituire la specificazione (Es.: la professionalità può essere rappresentata dal titolo di docente universitario, mentre la competenza dal diritto del lavoro o altro diritto).

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