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Commento di Gabriella Troise all’art. 2386: scadenza della carica di amministratore


La modifica del comma 3 costituisce deroga al principio della scadenza sincronica degli amministratori di nuova nomina con quelli ancora in carica. Ci si era a lungo interrogati nel tempo su tale possibilità, visto anche il caso di Mediobanca che evidenziò come numerosi statuti di banche pubbliche prevedessero la cessazione degli amministratori scaglionata nel tempo. La giurisprudenza (fino alla Suprema Corte) optarono in senso favorevole, dato che nessuna norma di legge stabilisce l’obbligatoria scadenza contemporanea.
Aver precisato, poi, “una diversa previsione dello statuto o dell’assemblea”, esclude ulteriori dubbi sulla necessità di una obbligatoria convocazione dell’assemblea straordinaria.
La modifica del comma 4 introduce la possibilità della clausola (in statuto) simul stabunt simul cadent. La dottrina ha sempre ritenuto valide tali clausole, mentre la giurisprudenza le riteneva in contrasto con l’art. 2383 comma 3, o contraria allo stesso principio della cooptazione dell’articolo in commento. La posizione della giurisprudenza è poi cambiata ammettendo tali clausole prima al venir meno della maggioranza, poi della metà, poi di una minoranza ed infine anche di uno solo degli amministratori.
Tuttavia, la formula “taluni amministratori” sembra aderire alla giurisprudenza che sosteneva valide le clausole al venir meno della metà o della minoranza.
In caso di voto di lista, se non è possibile designare per cooptazione un rappresentante della minoranza, potrebbe ritenersi applicabile la clausola che impone la decadenza dell’intero consiglio e, quindi, una nuova votazione con voto di lista, pur essendo venuto meno un solo amministratore.
Alcuni ritengono che la cessazione sia immediata, altri ritengono che i non cessati siano in prorogatio ai soli fini della convocazione dell’assemblea. Prevale quest’ultima posizione, i non cessati convocano d’urgenza l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio. Si può comunque prevedere, sempre in statuto (ultimo comma), che la cessazione sia immediata per tutti gli amministratori, e che a convocare l’assemblea sia, sempre d’urgenza, il collegio sindacale, che ha poteri di gestione limitatamente al compimenti di atti di ordinaria amministrazione.

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