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Commento di Michele Sandulli all’art. 2387: codice di autodisciplina


La disciplina era già presente per le attività bancarie e di intermediazione finanziaria, con regolamenti a suo tempo emanati dal Tesoro.
Era già presente anche nel codice di autodisciplina di Borsa Italiana Spa, redatto dal comitato per la corporate governance delle società quotate, e nel codice di autodisciplina per gli intermediari nella prestazione di servizi di investimento.
La norma è apprezzabile vista la ridotta tutela “reale” delle minoranze e comunque della correttezza, ma appare più come l’espressione di un’aspettativa da parte del legislatore che come una precisazione, dal momento che il possesso dei requisiti in oggetto è previsto solo come una possibilità statutaria non obbligatoria. Dunque sembra non cambiare nulla rispetto al testo previgente, in quanto la presenza di particolari requisiti per gli amministratori poteva essere inserita in statuto anche prima della riforma; la nuova norma appare come una semplice forma di sollecitazione, che potrebbe acquistare valore solo se in futuro gli intermediari, le società di revisione, gli investitori dovessero privilegiare le società che presentino amministratori dotati di tali requisiti.
La norma, in quanto compatibile, si applica al consiglio di gestione del dualistico e al cda del monistico.
La norma prevede che in statuto siano (eventualmente) indicati quali sono gli “speciali requisiti”, e non sarebbe quindi legittima una clausola che contenesse solo previsioni generiche o la sola menzione dell’esigenza del possesso; per ciascuna “qualità” (onorabilità, professionalità e indipendenza) andranno indicati gli elementi specifici costitutivi della stessa. Spetterà al notaio, al momento dell’iscrizione della società o al momento dell’iscrizione della delibera assembleare che introduce la clausola in statuto, verificare la corrispondenza tra requisiti e qualità.
Circa i requisiti, la legge non lascia un’assoluta autonomia statutaria: la scelta deve richiamarsi necessariamente “anche” alle previsioni dei menzionati codici comportamentali. Tuttavia, a parere di chi scrive, la previsione normativa sembra soltanto fornire possibili modelli e orientare verso uniformizzazioni delle previsioni statutarie.
Qualora i criteri fossero generici o contraddittori, la clausola sarebbe nulla e non vincolerebbe l’assemblea (tamquam non esset).
Qualora, invece, la clausola fosse valida e l’assemblea nominasse amministratori sprovvisti dei requisiti (oppure questi perdessero i requisiti nel corso del mandato), si applicherebbe la sanzione del 2382 (l’amministratore privo dei requisiti non può essere nominato e, se nominato, decade dal suo ufficio).

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