Commento di Paolo Valensise all’art. 2409 septiesdecies: indipendenza dei membri del cda nel sistema monistico
Con riferimento alla possibilità di richiedere requisiti ulteriori, il pensiero va alle previsioni del codice di autodisciplina di Borsa Italiana, che precisa che “l’indipendenza di giudizio è un atteggiamento richiesto a tutti gli amministratori, esecutivi e non esecutivi: l’amministratore consapevole dei doveri e dei diritti connessi alla propria carica opera sempre con indipendenza di giudizio”.
Va segnalato che l’art. 2399 comma 1 (richiamato dall’articolo in commento) individua una serie di situazioni in cui l’indipendenza viene meno, e sembrerebbero tutte caratterizzate da un denominatore comune, ossia l’attualità dell’elemento “impeditivo”. Ma se l’importanza dell’indipendenza è così elevata, probabilmente i codici di comportamento dovrebbero preoccuparsi anche delle esperienze anteriori all’assunzione della carica, in quanto elementi che possono comunque condizionare, anche significativamente, l’indipendenza del singolo (in Inghilterra, per il monistico, per i non executive directors si considerano anche le material business relationships intercorse con la società negli ultimi 3 anni, sia direttamente che indirettamente).
Sarebbero coerenti con la prospettiva dell’importanza dell’indipendenza anche soluzioni statutarie con oggetto l’introduzione di quorum deliberativi (o anche costitutivi) qualificati per il cda (ex art. 2388 commi 1 e 2) con cui conferire concretamente agli amministratori indipendenti un peso significativo nel funzionamento del cda; ci si riferisce, comunque, ad amministratori indipendenti che non siano al tempo stesso membri del comitato per il controllo, dato che il 2409-octiesdecies specifica che i membri del comitato non possono svolgere, “anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate”. Andrebbero esclusi nella maniera più netta, quindi anche dal calcolo dei quorum costitutivi o deliberativi (altrimenti realizzerebbero comunque una forma di interferenza gestionale, cioè ciò che il legislatore vuole evitare).
Continua a leggere:
- Successivo: Commento di Paolo Valensise all’art. 2409 septiesdecies: revocabilità dei membri del cda nel sistema monisitico
- Precedente: Commento di Paolo Valensise all’art. 2409 septiesdecies: ineleggibilità e decadenza dei membri del cda nel sistema monistico
Dettagli appunto:
-
Autore:
Moreno Marcucci
[Visita la sua tesi: "L'Internal Auditing nella Letteratura Internazionale"]
- Università: Università degli Studi Roma Tre
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto Commerciale (Corso Avanzato)
- Titolo del libro: Amministrazione, Controllo e Bilancio nella Riforma delle S.p.A. – Artt. 2380 – 2435 bis c.c.
- Autore del libro: a cura di Michele Sandulli, V. Santoro
Altri appunti correlati:
- Pianificazione fiscale d’impresa
- Macroeconomia
- Diritto Amministrativo
- Economia aziendale
- Diritto commerciale
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- I poteri del Consiglio di Sorveglianza nelle S.p.A. italiane di Modello Dualistico
- Amministrazione e controllo nella Società a Responsabilità Limitata
- Il presupposto della continuità aziendale e l'attività di revisione contabile: il caso Alitalia (2002-2003)
- Corporate governance e modello dualistico nelle società per azioni bancarie
- Il Bilancio Ambientale nella Pubblica Amministrazione. Proposta di una nuova metodologia
Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.