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Commento di Roberto Marciano all’art. 2409 bis: deroga del principio di separazione

Commento di Roberto Marciano all’art. 2409 bis: deroga del principio di separazione


Il comma 3 dà la possibilità di derogare al principio della separazione imposto dal comma 1, con previsione, in statuto, che tutte le funzioni di controllo (vigilanza sull’amministrazione e controllo contabile) siano affidate al collegio sindacale, a patto che i sindaci siano revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Tale possibilità di deroga introduce una disciplina di favore per le società che continuino ad adottare il sistema di amministrazione “latino” (tradizionale): possono mantenere inalterato l’assetto preesistente dell’organo di controllo. Ciò, però, non vale per quelle che hanno azioni quotate in mercati regolamentati e quelle che sono tenute alla redazione del consolidato. Dunque il comma 3 appare di non facile attuazione (anche perché chi redige il consolidato è obbligato ad attuale la separazione delle attività di controllo, e l’esonero dalla redazione è collegato a parametri che possono mutare, quali condizioni in capo alla società controllante o ai soci di minoranza).
Per le srl, Il 2477 (controllo legale dei conti per le srl) prevede l’obbligo di nominare il collegio sindacale per quelle società che hanno capitale sociale e aggregati (totale attivo, numero di dipendenti e ricavi) uguali al capitale minimo per le spa o superiori per almeno 2 esercizi ai limiti del 2435-bis. Dunque non disciplina espressamente il sistema dei controlli della srl quando è obbligata alla redazione del consolidato. Si pone il dubbio interpretativo se col rinvio alle disposizioni in materia di spa si sia inteso richiamare anche il comma 3 del 2409-bis, cosicché la srl che redige il consolidato sarebbe assoggettata allo stesso sistema dei controlli della spa; oppure, il rinvio potrebbe essere alle sole norme in materia di spa che attengono al collegio sindacale, e dunque una semplice semplificazione del sistema dei controlli per la srl (semplice nomina del collegio), che non subirebbe modifiche anche se la srl, controllante di un gruppo, fosse obbligata alla redazione del consolidato. La prima interpretazione è coerente con l’intensificazione della natura e qualità dei controlli per la crescita dimensionale delle società di capitali, la seconda appare errata poiché uno stesso gruppo potrebbe essere soggetto a discipline diverse, con controllante spa obbligata a revisore dei conti e collegio sindacale, e controllante srl obbligata solo al collegio sindacale.
Può capitare che la società tenuta alla redazione del consolidato sia priva del collegio sindacale; si avrà questo tutte le volte che una srl, pur non superando alcune delle soglie previste, sia a capo di un gruppo le cui dimensioni la obbligano a redigere il consolidato; per tutto ciò occorre un intervento correttivo che sottoponga le srl, quando obbligate al consolidato, alla disciplina delle spa in tema di controlli.
Il comma 3 non è applicabile alle società che utilizzano i sistemi alternativi di amministrazione (il quinquiesdecies e noviesdecies richiamano espressamente solo i commi 1 e 2 del bis).

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