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Commento di Salvatore De Vitis: la denuncia verso gli organi di controllo


Dal comma 1, si è detto, non sembra che la denuncia possa investire l’organo di controllo. Ma dalla restante parte dell’articolo non si può escludere la possibilità di revocare, oltre agli amministratori, anche i sindaci, e sostituire entrambi con soggetti di adeguata professionalità; tuttavia, si prevede la necessaria presenza dell’organo di controllo nel giudizio e, quindi, la sua qualità di parte.
Si potrebbe così arrivare all’assurdo che i sindaci, che si siano resi responsabili di gravi irregolarità, possano essere revocati solo d’ufficio dal tribunale, una volta instaurato il procedimento in commento, considerando la denuncia nei loro confronti inibita dalla legge!
Prima novità sull’ispezione, rispetto al testo previgente: non può più essere disposta immediatamente se amministratori e sindaci sono stati sostituiti con soggetti di adeguata professionalità, dovendo attendere l’esito delle attività compiute da questi ultimi. Il testo non è chiaro e lascia troppa discrezionalità al tribunale sia sui requisiti soggettivi che oggettivi. Soggettivi poiché non si capisce quale sia il parametro per individuare la professionalità per gli amministratori (dato che per i sindaci devono essere rispettati i requisiti richiesti per la carica), e se il rispetto dei requisiti vada verificato all’esito dell’attività o al momento del conferimento dell’incarico. Oggettivi perché non è facile stabilire quando gli accertamenti e l’attività di amministratori e sindaci siano da ritenersi sufficienti.
Seconda novità: il decreto che dispone l’ispezione può essere impugnato da chi ne ha interesse, cioè il ricorrente, i resistenti, la società e il p.m. .
Altre modifiche riguardano i provvedimenti che può assumere il tribunale: si fa riferimento agli “opportuni provvedimenti provvisori”, mentre il vecchio testo riportava “cautelari”, espressione contenuta negli artt. 669-bis ss. c.p.c., ritenuti inapplicabili (dunque generando problemi interpretativi); il tribunale può ora adottare qualsiasi provvedimento che preservi la decisione finale, che dovrà comunque essere deliberata dall’assemblea a tal fine convocata.
Ancora, modifiche sull’amministrazione giudiziaria: l’amministratore giudiziario è obbligato a rendere conto al tribunale, ossia redigere una relazione con cui riferirà al tribunale sulle attività compiute e sui risultati ottenuti; inoltre, all’esito del suo incarico può proporre all’assemblea non solo la liquidazione della società, ma eventualmente anche la sua sottoposizione ad una delle procedure concorsuali (e ciò appare più un dovere che una facoltà, ove sussistano le condizioni previste dalla normativa); in ultimo, il 94 att. trans. prevede che la sua revoca possa essere richiesta dai soggetti legittimati a chiederne la nomina e non, come avveniva prima, dal p.m. o da chiunque ne abbia interesse.
Il periodo transitorio (223-novies) resta retto dalla precedente normativa, ma il tribunale può dichiarare cessata la materia del contendere ove le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate.
Per le srl i procedimenti continuano fino alla loro definizione, mentre diverranno improponibili i ricorsi depositati successivamente all’entrata in vigore del decreto.

Relazione § 6.III.8 - il controllo contabile

[…] Come già rilevato, il revisore contabile è sempre presente, senza eccezioni, nelle società che adottano il sistema dualistico o monistico, mentre nelle società che adottano il sistema tradizionale può facoltativamente essere sostituito dal collegio sindacale nelle società che, oltre a non fare ricorso al mercato del capitale di rischio, non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato (artt. 2403, secondo comma, 2409 bis, terzo comma).
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione, mentre nelle altre società esso può essere esercitato anche da un revisore persona fisica, purché iscritta nel registro ora indicato (articoli 2409-bis, primo e secondo comma).
Tra il soggetto incaricato del controllo contabile e gli organi di controllo contabile dei vari sistemi di governance (collegio sindacale nel sistema tradizionale, consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico e comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monastico) è prevista una tempestiva circolazione delle informazioni (art. 2409 septies), che si estende anche agli organi che amministrano la società (art. 2381, quinto comma, richiamato anche nei sistemi dualistico e monistico).
La responsabilità dei soggetti incaricati del controllo contabile è analoga a quella dei sindaci (articolo 2409-sexies, primo comma, che richiama l'articolo 2407); se il controllo è esercitato da una società di revisione, anche i soggetti che hanno effettuato la revisione rispondono in solido con la società di revisione (articolo 2409-sexies, secondo comma).
Sia per i soggetti incaricati del controllo contabile, sia per i sindaci e per i componenti del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione, la responsabilità è - come per gli amministratori e per i componenti del consiglio di gestione - illimitata. La responsabilità ha infatti anche, e soprattutto, una funzione di deterrente, di spinta ad evitare violazioni dei rispettivi doveri. La conservazione di questa funzione deterrente se, da un lato, implica un sistema di responsabilità per colpa (non già un sistema di responsabilità oggettiva), d'altro lato può operare efficacemente solo con un sistema di responsabilità illimitata: consentire infatti una responsabilità limitata, facilmente assicurabile con premi modesti (per di più spesso a carico della stessa società amministrata o controllata), renderebbe gli amministratori, i sindaci e i revisori sostanzialmente irresponsabili e, quindi, privi di ogni tensione per porre in essere comportamenti diligenti, rispettosi della legge e senza conflitti di interesse. Si è peraltro stabilito, come si è visto, che la responsabilità consegue solo alla violazione colpevole di specifici e ben individuati doveri, diversi a seconda dei ruoli svolti, e che essa deve valutarsi in relazione a ciascuno dei vari soggetti solidalmente responsabili, in modo da evitare in radice un'indebita estensione della responsabilità solidale a soggetti che abbiano svolto con diligenza i loro specifici compiti.

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